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Regolamento graduatorie permanenti: ultima fase

E’ ormai in dirittura d’arrivo il "Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999". In data 2 maggio, infatti, il documento è finalmente giunto all’ufficio controllo istruzione della Corte dei conti. Il testo regolamentare ha subito una serie di passaggi, così come previsto dal complesso iter amministrativo, prima di giungere all’attenzione della magistratura contabile. Ricostruiamone insieme il percorso.
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Stato, il documento è stato sottoscritto da Berlinguer in data 7 febbraio. Di qui, dopo il placet del Presidente della Repubblica, che vi ha apposto la firma il 27 marzo, il testo è stato inviato il 7 aprile al Ministero di Grazia e Giustizia. Il 14 aprile l’Ufficio Legislativo dello stesso dicastero ha rimandato indietro la missiva movendo alcuni rilievi formali; il 17 aprile il Ministero della Pubblica istruzione ha corretto il testo ed ha inviato nuovamente il documento al MGG. Dopo quest’ultimo intervento correttivo, il documento è stato finalmente inviato alla Segreteria generale della Corte dei conti per il tramite del MGG il 27 aprile, per poi essere inoltrato il 2 maggio all’Ufficio competente (controllo istruzione).
Infine, se riuscirà a superare l’esame della magistratura contabile senza problemi, il regolamento sarà definitivamente restituito al Ministero della P.I., che potrà finalmente disporne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Bozza di decreto ministeriale del 7 febbraio 2000 – Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9;
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 1998/2001 ed al biennio 1998/1999 del comparto “Scuola" sottoscritto in data 26 maggio 1999;
Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 26 marzo 1998, del 15 dicembre 1998, del 2, 3, 16 e 17 marzo 1999 e del 14 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del …………………….. ;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. ……………………..);

EMANA

il seguente Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124:

TITOLO I
PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA E SECONDARIA SUPERIORE,  IVI COMPRESI I LICEI ARTISTICI E GLI ISTITUTI D’ARTE, E PERSONALE EDUCATIVO

Art. 1 – Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti
1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, e del personale educativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. E’ confermata l’eventuale presenza in due province e/o in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.
2. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50 per cento dei posti a tale fine annualmente assegnabili, dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui all’articolo 401, comma 5, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come sostituito dall’articolo 1, comma 6 della legge 3 maggio 1999 n. 124 di seguito denominata legge. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, previa effettuazione della prima integrazione delle graduatorie medesime ai sensi del successivo articolo 2.

Art. 2 – Prima integrazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell’utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, i docenti di cui al presente comma, inclusi nelle graduatorie di due province, devono indicare in quale delle due province in cui sono collocati intendono concorrere anche ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In tale fase, i docenti di cui al comma 1 possono chiedere il trasferimento ad altra provincia e sono parimenti inseriti nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d’iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l’aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l’aspirante intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto ministeriale 29 gennaio 1994 (allegato A).
4. La prima integrazione delle graduatorie base avviene con l’inclusione, in coda alle medesime graduatorie e nel seguente ordine di precedenza, di:

a1) coloro che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta;
a2) coloro che maturano i requisiti di cui alla precedente lettera a1 alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente;
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l’assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che, pur non essendo inseriti alla citata data del 25 maggio 1999 nelle predette graduatorie, avrebbero avuto titolo a chiedere il reinserimento nelle graduatorie medesime per il successivo anno scolastico. Il requisito dell’iscrizione nelle graduatorie per l’assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l’ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata dall’O.M. n. 66 del 27/2/1995.

5. Coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge, sono iscritti negli scaglioni di cui alle lettere a2) o b) del comma 4, a seconda che siano in possesso o meno del requisito dei 360 giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie.
6. All’interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all’allegato A.
7. Il personale di cui ai commi 4 e 5 può chiedere, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l’inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione.

Art. 3 – Trasferimento di graduatoria negli anni intermedi
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altra provincia in ciascuno degli anni intermedi tra una integrazione e quella successiva. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d’iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l’aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie di precedente inclusione. Il personale incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione indicando in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all’ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.

Art. 4 – Integrazioni successive
1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l’inserimento del personale che ha superato le prove dell’ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto. L’integrazione avviene ogni volta con l’inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all’ultimo. Tali operazioni sono subordinate all’espletamento su tutto il territorio nazionale dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all’approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene su tutto il territorio nazionale nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall’inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1° aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall’inizio del secondo anno scolastico successivo.
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.
3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui all’allegato A.
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l’aggiornamento, a domanda, nell’ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (All. A). Nella medesima fase, coloro che sono già inseriti in coda alle graduatorie permanenti, in quanto trasferiti dalle corrispondenti graduatorie di altre province nei precedenti anni scolastici intermedi, sono inseriti a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza con il punteggio posseduto, eventualmente aggiornato con quello spettante per effetto della valutazione dei nuovi titoli prodotti, in base alla tabella di valutazione allegata (All. A). Analogamente si procede all’inserimento a pieno titolo nello scaglione corrispondente a quello di provenienza nei confronti di coloro che chiedono il trasferimento di graduatoria in questa fase di integrazione e aggiornamento delle graduatorie. Per quest’ultima categoria si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 in materia di iscrizione e depennamento dalle graduatorie.

TITOLO II
DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA

Art. 5 – Istituzione delle graduatorie permanenti relative alla classe di concorso di strumento musicale nella scuola media
1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media sono istituite graduatorie provinciali permanenti distinte per le specialità strumentali previste nei programmi allegati al decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201 da utilizzare, fino ad esaurimento, per le assunzioni in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000. Le predette graduatorie sono utilizzate altresì per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.
2. La compilazione delle graduatorie previste al comma 1 è subordinata alla conclusione delle procedure per l’espletamento della sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento prevista dall’articolo 11, comma 9, della legge.

Art. 6 – Docenti aventi titolo all’inserimento in graduatoria
1. Hanno titolo a chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti istituite ai sensi dell’articolo 5 i docenti che hanno prestato 360 giorni di servizio effettivo nell’insegnamento sperimentale di strumento musicale nella scuola media nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/1990 e il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994/95, purché in possesso o dell’abilitazione all’insegnamento di educazione musicale nella scuola media conseguita antecedentemente al 25 maggio 1999 o dell’abilitazione in strumento musicale nella scuola media conseguita nella sessione riservata indetta ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge.
2. L’inserimento nelle graduatorie permanenti può essere richiesto per la provincia in cui l’aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l’insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l’ultimo dei servizi d’insegnamento utili ai sensi del comma 1.

Art. 7 – Criteri di compilazione delle graduatorie permanenti e composizione delle commissioni
1. Gli aspiranti aventi titolo all’inclusione in graduatoria sono graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli (All. B) utilizzata per la compilazione degli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 e allegata al medesimo decreto. Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato decreto ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro già attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi.
2. La determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli artistico-professionali, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da apposite commissioni presiedute dal Provveditore agli Studi o da un suo delegato e composte da: un docente dello specifico strumento del Conservatorio di Musica della provincia o, in mancanza, di provincia viciniore; due presidi di scuole medie nelle quali funzionino corsi ad indirizzo musicale; un insegnante di corso ad indirizzo musicale con il quale sia stato stipulato contratto per strumento diverso da quello cui si riferiscono le graduatorie da compilare; un insegnante a tempo indeterminato di educazione musicale che non abbia prodotto domanda per l’inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 5 e sia in possesso del diploma relativo allo strumento cui si riferisce la specifica graduatoria o, in mancanza, di diploma di strumento affine.
3. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un impiegato di livello non inferiore al quinto.
4. I componenti della commissione e il segretario sono nominati dal dirigente dell’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Art. 8 – Trasferimento di graduatoria
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 5 può chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia. Il trasferimento in altra provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria di provenienza.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della nuova provincia prescelta in coda a coloro che vi si trovano già inclusi.
3. Nel caso di più aspiranti al trasferimento, gli stessi sono graduati tra loro in base al punteggio con il quale erano inclusi nella graduatoria di provenienza.

TITOLO III
RESPONSABILI AMMINISTRATIVI

Art. 9 – Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti
1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli per l’accesso ai ruoli provinciali del profilo professionale di responsabile amministrativo sono trasformate in graduatorie permanenti, da integrare e aggiornare secondo le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. E’ confermata l’eventuale presenza in due province.
2. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo, sul 50 per cento dei posti che residuano dopo aver detratto da tutti i posti annualmente assegnabili il 30% da destinare ai concorsi riservati per il passaggio dalle qualifiche immediatamente inferiori, dopo l’esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui all’articolo 553, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 come sostituito dall’articolo 6, comma 3, della legge. A decorrere dal 1° settembre 2000 le predette graduatorie sono utilizzate, nei limiti del contingente sopraindicato, per le assunzioni nei ruoli di direttore dei servizi generali ed amministrativi, previa regolare frequenza di un apposito corso modulare di formazione con superamento di una prova finale. Il contenuto e le modalità operative dei predetti corsi, da finanziare nei limiti delle risorse previste dagli appositi stanziamenti di bilancio, sono definiti attraverso la contrattazione integrativa nazionale. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali previa effettuazione dell’integrazione delle graduatorie medesime ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 10 – Prima integrazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 3. Ai fini dell’utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, il personale di cui al presente comma, incluso nelle graduatorie di due province, deve indicare in quale delle due province in cui è collocato intende concorrere anche ai fini dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. In tale fase, il personale di cui al comma 1 può chiedere il trasferimento ad altra provincia ed è parimenti inserito nella graduatoria base della provincia richiesta, con il punteggio posseduto nella graduatoria di provenienza, aggiornato ai sensi del comma 3. Può essere chiesto il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione. Il trasferimento di provincia comporta automaticamente il trasferimento d’iscrizione per tutte le graduatorie per le quali l’aspirante ha diritto ad essere incluso ed il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui chiede il trasferimento. Nella domanda di trasferimento deve essere indicata in ogni caso la provincia in cui l’aspirante intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale n. 292 del 7 maggio 1997 – allegato C.
4. La prima integrazione della graduatoria base avviene con l’inclusione, in coda alla medesima graduatoria e nel seguente ordine di precedenza, di:

a) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l’accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti; 360 giorni di servizio di responsabile amministrativo prestati nel triennio scolastico antecedente, oppure cinque anni di servizio prestati nei ruoli della terza qualifica funzionale della scuola (immediatamente inferiore a quella cui si concorre);
b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande d’inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami per l’accesso ai ruoli di responsabile amministrativo statale della scuola o a precorsi ruoli corrispondenti e siano inseriti, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o d’istituto per l’assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso del secondo requisito anche coloro che, pur non essendo inseriti alla citata data del 25 maggio 1999 nelle predette graduatorie, avrebbero avuto titolo a chiedere il reinserimento nelle graduatorie medesime per il successivo anno scolastico. Il requisito dell’iscrizione nelle graduatorie per l’assunzione di personale non di ruolo non è richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 23 aprile 1994, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l’ordinanza ministeriale n. 59 del 21 febbraio 1994.

5. All’interno dei singoli scaglioni gli aspiranti sono inclusi con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo la tabella di cui all’allegato C.
6. Il personale di cui al comma 4 può chiedere, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l’inserimento in una sola provincia.

Art. 11 – Trasferimento di graduatoria
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia. Il trasferimento di provincia comporta il depennamento dalla graduatoria di provenienza. Il personale incluso nella graduatoria base può chiedere il trasferimento da una od entrambe le province di precedente inclusione, indicando in ogni caso la provincia in cui intende concorrere anche per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella provincia prescelta in coda all’ultimo incluso, in scaglioni distinti in relazione a quello di provenienza e sulla base del punteggio posseduto.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 – Disposizioni transitorie e finali
1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti e di trasferimento ad altra provincia sono definiti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti medesimi.
2. Il personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l’inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.
3. Fino alla data di pubblicazione delle graduatorie permanenti integrate in prima applicazione della legge, per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche sono utilizzate le graduatorie per l’assunzione del personale non di ruolo vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima.
4. Per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, fino alla data di pubblicazione delle graduatorie di cui all’articolo 5, per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, sono utilizzati gli elenchi compilati sulla base dell’articolo 6 del decreto ministeriale 13 febbraio 1996.
5. Con successivo Regolamento saranno stabilite le modalità per l’istituzione, l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media da utilizzare dopo le graduatorie di cui all’articolo 5 per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili e per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche.
6. Con successivo Regolamento saranno stabilite altresì le modalità per l’istituzione, l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti dei direttori dei servizi generali ed amministrativi da utilizzare dopo le graduatorie di cui al Titolo III del presente Regolamento.
7. Nel Regolamento concernente i criteri, le modalità e i termini per il conferimento delle supplenze temporanee, da emanare ai sensi dell’art. 4, comma 7 della legge 3 maggio 1999 n. 124, saranno inserite specifiche disposizioni che consentiranno a coloro che sono inclusi nella graduatoria permanente di una sola provincia la possibilità di indicare, al solo fine del conferimento di supplenze temporanee, una provincia diversa per l’iscrizione nelle graduatorie di circolo o d’istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Antimo Di Geronimo

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