Si delinea un sistema piuttosto complesso di graduatorie e procedure che risente della sovrapposizione nel tempo di norme – che, per i collaboratori scolastici, risalgono alle graduatorie per le supplenze già compilate alla data del 5 luglio 1988 – alle quali si aggiungono gli elenchi da compilare in attuazione del nuovo Regolamento. Il Regolamento non si applica al profilo professionale di Direttore dei Servizi generali e amministrativi, per la cui sostituzione vedasi la C.M. 28/11/2000, n. 266 (Tecnica della Scuola, n. 10 del 25/1/2001, pag. 7).
Come per il personale docente, le supplenze si distinguono in:
a) annuali, per la copertura di posti vacanti presumibilmente per tutto l’anno scolastico e disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno;
b) temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, disponibili entro il 31 dicembre di ciascun anno;
c) temporanee, per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili dopo il 31 dicembre.
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