La Corte di Cassazione con la sentenza numero 5285 ha deciso di consentire il reinserimento nella Gae a chi ha omesso anche per una sola volta di chiedere il mantenimento in Graduatoria.
Come è noto il Miur sostiene che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, se non si esprime ad ogni tornata di aggiornamento la volontà di restare inseriti in graduatoria, si viene esclusi definitivamente e non si potrà mai più chiedere il re-inserimento, perché la graduatoria ad esaurimento, per sua natura, non prevede nuovi inserimenti.
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Nel ricorso, invece, la docente esclusa ha sostenuto che la sua non inclusione, causata dalla mancata presentazione di domanda di permanenza in graduatoria, sia illegittima e che si debba invece consentire il suo reinserimento in graduatoria, a domanda, in base al comma 1 bis dell’articolo 1 della legge 143/2004, nella cui seconda parte è previsto che «a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione».
E infatti la docente, scrive Il Sole 24 Ore, era già iscritta con riserva nelle graduatorie per il biennio 2007/2009, e dunque era ormai compresa nella graduatoria ad esaurimento e non aveva presentato domanda di reinserimento per il triennio 2011/2014, chiedendolo poi nel 2013, avendo conseguito l’abilitazione.
Secondo la Corte suprema, il comma 605 della legge 296 del 1996, dopo aver statuito che sono fatti salvi gli inserimenti da effettuare per il biennio 2007/2008 per gli abilitati e con riserva per quelli iscritti ai corsi, come la ricorrente, afferma che «la predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione».
Nella specie, quindi viene in rilievo proprio il suddetto comma 605, poiché la docente era inserita con riserva nella graduatoria ad esaurimento e la stessa poteva aggiornare il proprio profilo una volta conseguita l’abilitazione, al fine di ottenere lo scioglimento della riserva. Ne consegue che la docente che è stata iscritta con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del Miur per le supplenze, ha diritto al reinserimento anche se per un triennio, essendo in attesa di completare il tirocinio formativo attivo non ha proposto la domanda di reinserimento.
La Cassazione, precisa ancora Il Sole 24 Ore, fa inoltre propria in motivazione la posizione favorevole del giudice amministrativo, citando il Consiglio di Stato (3658 del 2014), secondo cui «il riferimento alla legge n. 296 del 2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l’ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime quale conseguenza dell’omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio».
Tale principio fa dunque salve le posizioni di coloro che, dopo essere stati iscritti in graduatoria ad esaurimento (ma non a quelle permanenti) nel biennio 2007/2008, non hanno proposto domanda di conferma in una delle successive tre tornate, cioè nel 2009, nel 2011 o nel 2014.
Nella prossima tornata di aggiornamento, allo stato prevista per il 2018, dovrebbe pertanto essere consentito il reinserimento in Graduatoria ad esaurimento di chi, essendo già iscritto, ha omesso di presentare la domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.