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Reinserimento nelle graduatorie dei docenti depennati per omesso aggiornamento. La sentenza della Cassazione [PDF]

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La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento non ha determinato l’impossibilità che il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio già maturato alla cancellazione.

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 28250 depositata il 27 novembre scorso, ha definitivamente confermato il diritto al reinserimento nelle GAE del docente che, precedentemente inserito, era risultato “definitivamente” depennato per non aver presentato nei termini domanda di aggiornamento.

La Corte di Appello di L’Aquila aveva respinto l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva accertato il diritto della docente ad essere reinserita nella graduatoria ad esaurimento con il punteggio posseduto al momento della cancellazione.

Il MIUR ha impugnato la sentenza continuando a sostenere la tesi che le graduatorie ad esaurimento non possano essere equiparate a quelle permanenti.

Con la sentenza, la Corte di Cassazione entra nella questione, sconfessando, l’interpretazione sinora fornita dal Miur.

Per la Cassazione, infatti, “la disposizione è chiara nel prevedere il diritto dell’aspirante ad essere reinserito nella graduatoria in occasione dei successivi aggiornamenti e nel rispetto dei termini a tal fine stabiliti con decreto ministeriale…..La scelta di non modificare l’art. 1, comma 1 bis, del d.l. 97 del 2004 è, quindi, perfettamente compatibile con il sistema di reclutamento del personale scolastico disegnato dalla legge n. 296 del 2006 e dagli interventi successivi di cui sopra si è dato conto, dai quali emerge che il legislatore, pur perseguendo l’obiettivo della eliminazione del precariato scolastico attraverso la progressiva immissione in ruolo dei docenti iscritti nelle graduatorie, da un lato non ha voluto escludere ogni possibilità di accesso a coloro che erano in attesa di maturare il titolo abilitante, dall’altro ha inteso tutelare il legittimo affidamento riposto dai ‘depennati’ nella possibilità di reinserimento, ad essi espressamente concessa dal legislatore del 2004”.

LA SENTENZA

28250 11 2017 No Index