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Religione, al suo posto si può fare l’ora alternativa che non è proprio una disciplina ma un’attività

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Fa discutere l’annullamento di qualche settimana fa da parte del Tar del Lazio della circolare del Ministero dell’Istruzione del dicembre 2012: il Tribunale amministrativo si è espresso nella parte in cui, nell’indicare le istruzioni per le iscrizioni degli alunni a scuola, l’allora Miur dispose che la scheda relativa alla scelta di chi non si avvaleva dell’insegnamento della religione cattolica si sarebbe dovuta consegnare all’inizio dell’anno scolastico.

Ricorso di atei e agnostici accolto

La decisione del tribunale regionale ha accolto un ricorso proposto dall’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti-UAAR, che rivendicava l’esercizio dell’opzione di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica da realizzare all’atto dell’iscrizione.

Questo perché, ha spiegato lo Uaar, “le singole scuole si trovano a dover organizzare le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica quando l’anno scolastico e la didattica sono già iniziati con inevitabili ritardi nel relativo avvio e con frequentissimi e diffusissimi inadempimenti nell’obbligo di predisporle per carenza di personale” e creando “discriminazione tra coloro che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e coloro che non se ne avvalgono”.

Cosa ha detto il Tar

Il Tar ha preliminarmente ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere, nonostante il tempo trascorso, giacché è stato dimostrato che la disposizione contestata “viene costantemente ripetuta con identico contenuto per ogni anno scolastico”.

Venendo al merito del ricorso, per i giudici “se è vero che al fine di non condizionare dall’esterno la coscienza individuale nell’esercizio di una libertà religiosa sia necessaria la scissione tra scelta di non avvalersi della religione cattolica e la scelta delle attività alternative, questa seconda, pur successiva alla prima, deve avvenire in tempi che garantiscano la tempestiva programmazione e l’avvio dell’attività didattiche secondo quanto richiesto dai principi di ragionevolezza e buon andamento”.

Tra i commenti della sentenza riportiamo le parole di Nicola Incampo, responsabile del sito IRC del sito www.culturacattolica.it: “Il vero problema dell’UAAR – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – non è l’attività alternativa all’ora di religione, ma la presenza a scuola dell’ora di religione cattolica stessa”, sostiene Incampo.

L’ora alternativa non ha contenuti propri

“Il problema è uno solo: la scuola ha l’obbligo da garantire l’ora di religione cattolica, perché è una disciplina come tutte le altre, ho detto una disciplina. L’attività alternativa all’’IRC non è una disciplina, ma un’attività, cioè non ha contenuti propri”.

“Infatti – continua Incampo – la norma prevede che chi non chiede di avvalersi dell’ora di religione cattolica possa fare altro e precisamente può chiedere alla scuola una delle seguenti opzioni: attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente; libera attività di studio e/o ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per il secondo ciclo d’istruzione); non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica”.

Il Collegio dei docenti è sovrano

È il Collegio dei docenti stabilire i contenuti di queste attività: “è bene ricordare agli amici dell’UAAR che i contenuti di queste attività vengono stabiliti dalla scuola con l’attenzione al fatto che non devono risultare discriminanti per gli alunni che si sono avvalsi dell’IRC, così come prevede la legge 121/85”.

“Ecco perchè non si può prevedere che essi sviluppino programmi curricolari, costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per chi non si avvale che verrebbe a godere di un supplemento orario in alcune materie. Se questa disciplina è la più amata degli italiani, gli amici si devono fare una ragione”, conclude Incampo.