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Rendita vitalizia per i parasubordinati

L’intera disciplina è contenuta nella circolare n. 101 del 26 luglio 2010, con la quale l’INPS ha fornito tutte le indicazioni per la costituzione di una rendita, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata, che non siano titolari dell’obbligo contributivo.

 
Le nuove disposizioni riguardano non solo le attività di collaborazione di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del T.U. delle imposte sui redditi, ma anche per le altre attività in ogni caso soggette al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata, per le quali l’onere del versamento della relativa contribuzione sia a carico del committente/associante, come ad esempio nel caso di lavoro autonomo occasionale.
È però prevista una limitazione: la rendita potrà essere infatti costituita solo per i periodi successivi alla data di inizio dell’obbligo contributivo alla Gestione Separata (30 giugno 1996 per i soggetti all’epoca già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1° aprile 1996 per coloro non iscritti a tali forme pensionistiche). Questo perché tale possibilità ha la finalità di sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione I.V.S. in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha quale presupposto l’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al pagamento, nella fattispecie il committente. Solo nel caso in cui quest’ultimo non voglia o non possa esercitare tale facoltà, il prestatore di lavoro può sostituirsi ad esso, salvo il diritto al risarcimento del danno. Resta inteso che qualora il periodo da considerare risulti già coperto di contributi a qualsiasi titolo, la domanda di riscatto sarà respinta.
Per richiedere il riscatto è necessario presentare apposita domanda (la modulistica è la medesima dei lavoratori dipendenti), corredata da documenti di data certa dai quali possa evincersi con certezza l’esistenza ed il tipo del rapporto di lavoro (buste paga, ricevute degli emolumenti erogati, estratti dei libri paga e matricola, dichiarazioni dei redditi, ecc.); sono invece escluse le prove testimoniali.
L’ammontare dei compensi dedotti e dimostrati dal richiedente determinerà il riscatto per l’intero anno (o per il periodo inferiore richiesto) solo se i compensi percepiti risultino di importo almeno pari all’ammontare del reddito minimo stabilito per il medesimo anno (o minor periodo) nella gestione degli esercenti attività commerciali. In caso contrario, sarà concesso di riscattare un periodo proporzionalmente ridotto, corrispondente al rapporto fra il reddito del richiedente ed il predetto minimale di reddito della gestione Commercianti.
Lara La Gatta

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