Come abbiamo visto, la Legge di Stabilità ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina riguardante l’accesso al trattamento pensionistico.
Le recenti novità sono state riepilogate dal Miur con la nota 41637 del 30 dicembre 2015, che va ad integrare le disposizioni già impartite in materia di cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2016 con D.M. 939 del 18 dicembre e C.M. 40816 del 21 dicembre. Ricordiamo che le domande di cessazione devono essere trasmesse on-line dal personale docente, educativo ed Ata entro il 22 gennaio, mentre per i Dirigenti scolastici c’è tempo fino al 28 febbraio. Dal 15 gennaio al 15 febbraio potranno, invece, presentare le dimissioni le lavoratrici con le regole della cd. “Opzione donna”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla suddetta Legge di Stabilità, riportiamo di seguito le regole per accedere al trattamento pensionistico:
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Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011 (ante Legge Fornero)
Tutti coloro che hanno maturato i requisiti seguenti entro il 31 dicembre 2011 sono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva.
Quindi, il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall’età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. “quota”), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2016 dovrà essere collocato a riposo d’ufficio.
In pratica, questi sono i requisiti necessari:
Vecchiaia
Anzianità
Quota
Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica con 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Requisiti Legge Fornero
Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.
È confermata anche per il 2016 la sospensione della penalizzazione per coloro che, pur avendo i requisiti del servizio, abbiano meno di 62 anni di età.
Opzione donna
L’articolo 1, comma 281 della legge di stabilità prevede la proroga dell’opzione donna al 31 dicembre 2015. Pertanto avranno accesso al trattamento pensionistico le lavoratrici di tutti i comparti di lavoro che entro la suddetta data avranno maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età pari o superiore ai 57 anni. Le lavoratrici della scuola che vanteranno questi requisiti potranno presentare istanza di dimissioni online tramite il sistema polis a decorrere dal 15 gennaio ed entro il 15 febbraio. Il pensionamento avverrà a decorrere dal 1° settembre 2016.
Quarta e sesta salvaguardia
L’articolo 1, comma 264 della legge di stabilità prevede che il personale della scuola che ha ricevuto in ritardo dall’INPS la comunicazione di avere diritto al pensionamento a partire dal 1° settembre 2015, per effetto delle salvaguardie previste dalla legge 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e dalle legge 147 del 2014 (sesta salvaguardia), potrà accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche interessate dovranno consentire ai dirigenti scolastici e al personale del comparto scuola, beneficiari della suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell’inserimento al SIDI per la successiva convalida. La presentazione dell’istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione. Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio, ma comunque fatta salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.
Settima salvaguardia
L’articolo 1, comma 265 lettera d, della legge di stabilità prevede la possibilità di accesso al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero alla lavoratrici e ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave. I requisiti debbono essere maturati entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 201 del 2011. Le domande andranno presentate alle direzioni territoriali del lavoro entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, secondo le regole valide per le precedenti salvaguardie. A proposito, si attendono eventuali nuove istruzioni da parte del Ministero del lavoro.
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