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Requisiti per partecipare a una procedura concorsuale. Tutte le novità

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Il decreto PA bis n° 75 del 22 giugno 2023, nell’apportare delle modifiche all’art. 18/bis del decreto 59 del 2017 detta le disposizioni per partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti d’insegnante tecnico-pratico.

Requisiti

Possono partecipare al concorso, gli aspiranti in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, che abbiano conseguito almeno trenta CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, in coerenza con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, inoltre possono partecipare fino alla data del 31 dicembre 2024 coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i ventiquattro CFU/CFA.

Vincitori del concorso

I vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui sopra, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con oneri a carico dei partecipanti.

DPCM in via di emanazione

Con il decreto in via di emanazione, giacché è stato già acquisito sia il parere dell’Europa sia del CSPI, sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a trentasei CFU/CFA, che i vincitori del concorso conseguono, superando la prova finale e completando il percorso universitario e accademico di formazione iniziale.

Conseguimento dell’abilitazione

Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato.

Anno di prova

Conseguita l’abilitazione, i docenti sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Fermo restante che la prova finale può essere sostenuta per non più di due volte e nel caso del mancato superamento dell’opportunità il docente sarà cancellato dagli elenchi dei vincitori del concorso e dalla relativa graduatoria.

Periodo transitorio

Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, escluso le attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale.