La complessità delle scuole di oggi, anche per i continui dimensionamenti scolastici, è anche generata dai numerosi plessi esistenti e che a volte si trovano anche in comuni diversi. Tale complessità non può essere gestita dal solo dirigente scolastico, che, per consentire il regolare funzionamento di ogni singolo plesso, è chiamato a nominare un responsabile di plesso. A tal proposito esistono scuole, soprattutto sono Istituti comprensivi, che sono formate da 10 o anche 20 plessi, con qualche particolare eccezione che arriva a toccare anche i 30 o 35 plessi. Ecco che il ruolo del responsabile di plesso diventa necessario e indispensabile.
Ecco chi nomina il responsabile di Plesso
Incominciamo con il dire che il responsabile di plesso è quel docente che coadiuva il dirigente scolastico per il funzionamento dell’organizzazione della scuola e che quindi fa parte del cosiddetto “staff di direzione”. È necessario ricordare che come previsto espressamente dal comma 5 dell’art.25 del decreto 165/2001, il dirigente scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, può avvalersi di docenti di sua fiducia e da lui stesso individuati, a cui, potrebbe affidare, con delega scritta l’assolvimento di compiti specifici. A questa importantissima norma fa seguito il CCNL scuola 2006-2009 che stabilisce che il dirigente scolastico può pagare, con il fondo di Istituto, solamente due suoi collaboratori che lo coadiuvano. In buona sostanza dalla lettura coordinata del decreto 165/2001 e del CCNL scuola si evince che i collaboratori del ds possono essere in numero superiore a 2, quindi anche 10, ma solo due possono essere retribuiti con il fondo di istituto.
Per la verità la legge 107/2015 al comma 83, ha ristretto fino ad un massimo del 10% dell’organico docenti della scuola, il numero di collaboratori del ds che lo coadiuvano per l’organizzazione del funzionamento della scuola. Mentre il CCNL 2016-2018 e anche quello 2019-2021, hanno lasciato invariata la norma del CCNL scuola 2006-2009 art.88, comma 2 lettera f), che prevede i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.
Da quanto suddetto i responsabili di plesso possono essere nominati direttamente dal dirigente scolastico, ma per il loro pagamento dal fondo di istituto, quelli nominati dal ds oltre le due unità rischierebbero di non essere retribuiti. Per evitare questo problema del combinato legge 107/2015 comma 83 e art.88, comma 2 lettera f) CCNL scuola 2007, basterebbe portare in contrattazione di Istituto, non come informativa, ma come scelta dei criteri per individuare e poi retribuire le figure necessarie per il funzionamento dei plessi.
Responsabili di plesso non assumono poteri dirigenziali
Da un Istituto Comprensivo della Calabria ci arrivano alcune domande al riguardo di alcune condotte dei responsabili di plesso: “Sono una docente della scuola primaria, la mia responsabile di plesso mi rimprovera davanti agli alunni usando toni anche aggressivi, inoltre mi impone di scendere in cortile prima delle ore 8 per attendere gli studenti al cancello per condurli in classe. Minaccia anche provvedimenti disciplinari. È una condotta lecita? Può avviarmi un procedimento disciplinare?”.
Il comportamento della responsabile di plesso descritto nella domanda è passibile di querela, non può assolutamente rimproverare verbalmente una collega e per giunta davanti agli studenti. Completamente illegittimo il chiedere alla docente della prima ora di accogliere gli alunni in cortile per condurli in classe, questa richiesta contrasta con il CCNL scuola 2019-2021 che all’art.44, comma 7, prevede che il docente è tenuto a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Per quanto riguarda invece le sanzioni disciplinari, il responsabile di plesso non ha alcun potere sanzionatorio rispetto ai colleghi e in alcun modo può fare minacce di sanzionarli. Un atteggiamento di questo tipo, volto a intimidire e a mortificare, potrebbe avere risvolti sul piano penale, quindi il responsabile di plesso dovrebbe fare attenzione, anche per la funzione che ricopre, a utilizzare comportamenti minacciosi e aggressivi.
I compiti del responsabile di plesso
Tra i compiti principalei del responsabile di plesso c’è il monitoraggio e controllo in ordine alla presenza giornaliera degli insegnanti e del personale ATA, e alla loro puntualità nello svolgimento delle ordinarie attività scolastiche, ed eventuale segnalazione di anomalie alla Dirigente Scolastica e al Dir. Dei Servizi Generali e Amministrativi. Gestione delle assenze dei docenti con immediata segnalazione al dirigente scolastico. Il responsabile di plesso provvede alle sostituzioni dei docenti assenti con i docenti di potenziamento e gli insegnanti che hanno dato disponibilità per ore aggiuntive. Si occupa anche del coordinamento organizzativo e didattico del plesso, nonché custodia e conservazione di tutto il materiale didattico, con referenza alla sicurezza. Il responsabile di plesso assume il ruolo di Preposto per il proprio plesso di servizio, nel rispetto del Servizio di Prevenzione e Protezione. In buona sostanza il responsabile di plesso ha un carico di compiti notevoli e si assume la responsabilità di comunicare con la dirigenza su tutto quelloo che attiene il funzionamento del plesso e ogni problematica sia organizzativa, didattica e in particolare sulla sicurezza.