Due recentissime sentenze hanno ampliato la già vastissima casistica delle responsabilità delle scuole in caso di infortuni.
Una ragazza, nello scendere dallo scuolabus, scivolava su un tombino, ricoperto di acqua e fogliame.
Il tombino si trovava nel vialetto antistante l’edificio scolastico, vialetto che veniva utilizzato dai vari pulmini che accompagnavano gli alunni (ma anche dagli abitanti di un’abitazione privata).
Il Ministero chiamava in causa il Comune, trattandosi di una strada soggetta a manutenzione da parte dell’ente locale.
Tuttavia il Tribunale (Trib. Napoli, sentenza n. 5610/2021) non ha escluso la responsabilità anche del Ministero, affermando che la scuola – avendo l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’allievo nel momento in cui fruisce della prestazione scolastica – è tenuta a vigilare anche sull’idoneità dei luoghi, al fine di evitare che l’alunno procuri danno a se stesso o ad altri.
Pertanto, la scuola avrebbe dovuto dimostrare di aver predisposto tutti gli accorgimenti idonei per evitare tali danni, sia all’interno dell’edificio, sia nelle sue pertinenze, compreso dunque il cortile antistante l’edificio.
Del resto, era onere sia della scuola, sia dell’ente locale ripulire il tombino dal fogliame scivoloso e bagnato.
Ma – come si verifica purtroppo con frequenza- nessuno degli Enti preposti è intervenuto, confidando nell’intervento nell’altro.
Il Tribunale ha quindi osservato che l’evento dannoso non era né imprevedibile, né inevitabile, condannando in solido il Ministero, il Comune e la Città Metropolitana di Napoli al risarcimento del danno.
Una collaboratrice scolastica, uscita da una porta secondaria per prendere l’autobus, era caduta nel piazzale ghiacciato utilizzato come parcheggio della scuola.
In realtà quella porta doveva essere utilizzata solo in caso di emergenza, come indicato da un apposti cartello: “divieto di accesso-uscita, da utilizzare solo in caso di emergenza”.
Inoltre, la dipendente era certamente a conoscenza dello stato dei luoghi, in quanto tra i suoi compiti c’era anche quello di mantenere pulito il piazzale e lo aveva percorso quella mattina stessa.
In questo caso però, la Corte di Cassazione (sentenza n. 36865 del 26 novembre 2021) ha ritenuto che anche la bidella non fosse esente da colpa, per aver omesso di osservare i doveri di diligenza (art. 2104 c.c.), anche a tutela della propria o altrui salute.
La Corte ha osservato che l’entrata/uscita principale della scuola era stata posta in sicurezza, con spalatura della neve e spargimento di sale, mentre l’uscita utilizzata dalla dipendente doveva essere utilizzata solamente in caso di emergenza, come debitamente segnalato con cartello.
Inoltre, la pericolosità del luogo era nota all’infortunata, la quale avrebbe dovuto assumere maggiore prudenza nella scelta del tragitto da compiere e nell’utilizzo di calzature adeguate alle condizioni climatiche.
L’Amministrazione è stata condannata a risarcire il danno nella misura del 70%, ritenendo congrua la riduzione del 30%, in virtù del comportamento imprudente della vittima.
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