Spesso, in casi di imprevisti e incidenti che purtroppo, spesso, hanno luogo scuola, si parla di culpa in vigilando: di cosa si tratta? Cosa succede quando un docente viene meno all’obbligo di sorveglianza nei confronti dei suoi alunni? Cosa prevede la legge? VAI AL CORSO
In cosa consiste la responsabilità del docente e in generale del personale scolastico? In una parola, nel danno che un dipendente può causare alla sua amministrazione, causa di responsabilità civile verso terzi; responsabilità penale; responsabilità amministrativa e contabile; responsabilità disciplinare.
L’articolo 28 della Costituzione recita: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti.
Durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile, altrimenti una mancata osservanza di tale obbligo darebbe origine ad una responsabilità per omissione ovvero ad una culpa in vigilando. La culpa in vigilando è l’accertamento, da parte delle autorità, che l’omissione di sorveglianza dell’alunno da parte di un docente ha finito per determinare un danno.
L’unico caso in cui il docente può essere esonerato da tale responsabilità è rappresentato dalla situazione in cui il docente possa dimostrare che il danno era inevitabile in quanto talmente imprevedibile, repentino, improvviso da non potere essere evitato: ed è questa la cosiddetta prova liberatoria, quella testimonianza che rende chiaro il fatto che il docente non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’accadimento in questione.
Su questi argomenti il corso La responsabilità del docente: penale, civile e disciplinare, a cura di Reginaldo Palermo, in programma dal 7 marzo.
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