Nel nuovo contratto della scuola 2016/2018, la cui ipotesi è stata firmata la mattina del 9 febbraio 2018, si affronta anche il delicato punto della “Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo”. Troviamo il tema legato alle sanzioni disciplinari del personale docente nell’art.29 dell’ipotesi CCNL scuola 2016/2018.
NORMA SULLA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE PER I DOCENTI
Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.
QUANDO I DOCENTI RISCHIANO IL LICENZIAMENTO?
È utile sapere che è prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi: a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti; b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
QUANDO I DOCENTI RISCHIANO LA SANZIONE DISCIPLINARE?
I docenti rischiano una specifica sanzione nei seguenti caso: a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
MODIFICA DEL TESTO UNICO SULLE SANZIONI DISCIPLINARI
Tuttavia rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere: “g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione; h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.