Personale

Responsabilità docente: quando si risponde dell’infortunio di un alunno?

Quando il docente è realmente responsabile degli incidenti che accadono in ambito scolastico e dell’infortunio di un alunno? E fino che punto? (VAI AL CORSO)

E soprattutto, in cosa consiste la responsabilità del docente e in generale del personale scolastico? In una parola, nel danno che un dipendente può causare alla sua amministrazione, causa di responsabilità civile verso terzi; responsabilità penale; responsabilità amministrativa e contabile; responsabilità disciplinare.

L’articolo 28 della Costituzione recita: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti.

La prova liberatoria

Durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile, altrimenti una mancata osservanza di tale obbligo darebbe origine ad una responsabilità per omissione ovvero ad una culpa in vigilando. La culpa in vigilando è l’accertamento, da parte delle autorità, che l’omissione di sorveglianza dell’alunno da parte di un docente ha finito per determinare un danno.

L’unico caso in cui il docente può essere esonerato da tale responsabilità è rappresentato dalla situazione in cui il docente possa dimostrare che il danno era inevitabile in quanto talmente imprevedibile, repentino, improvviso da non potere essere evitato: ed è questa la cosiddetta prova liberatoria, quella testimonianza che rende chiaro il fatto che il docente non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’accadimento in questione.

Quali forme di responsabilità e formule giuridiche?

  • Responsabilità del personale scolastico;
  • responsabilità civile dei docenti, anche in relazione ai danni provocati dai propri studenti, dunque come responsabilità diretta e indiretta, per danno altrui;
  • culpa in vigilando, in relazione al dovere di vigilanza (massimo nei confronti di alunni di scuola dell’infanzia o di alunni con disabilità), che fa il verso alla culpa in educando delle famiglie, dato che i genitori, a loro volta, hanno un dovere di vigilanza ma anche di educazione, come specifica il Patto educativo di corresponsabilità;
  • danno da autolesione, quando l’alunno causa un danno a se stesso, situazione rispetto alla quale il docente deve comunque vigilare fintanto che l’alunno gli è affidato;
  • responsabilità penale;
  • reati contro la pubblica amministrazione;
  • responsabilità patrimoniale;
  • responsabilità disciplinare.

Il corso

Su questi argomenti il corso La responsabilità del docente: penale, civile e disciplinarein programma dal 19 novembre, a cura di Reginaldo Palermo.

Redazione

Articoli recenti

Nuove Indicazioni Nazionali per le superiori in vigore dal 2027, l’annuncio di Valditara: “Già al lavoro”

Dopo le Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo arrivano quelle per le scuole superiori:…

09/04/2025

Scena muta alla maturità per “blocco emotivo”, presenta certificato medico ma viene bocciata: il Tar dà ragione alla scuola

Si può ripetere la prova orale di maturità se si ha avuto un attacco di…

09/04/2025

La regina Camilla insieme Valditara in visita in una scuola di Roma

Come avevamo già annunciato, questa mattina mercoledì 9 aprile, Camilla, regina consorte del Regno Unito, è…

09/04/2025

Alberto Angela accompagna i reali inglesi al Colosseo: assente all’inaugurazione di una scuola in nome del padre Piero

Ieri, 8 aprile, come è noto, il divulgatore Alberto Angela, figlio del compianto Piero ha…

09/04/2025

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS e seconda fascia GI, cosa c’è da sapere e come presentare la domanda – DIRETTA ore 16,00

In ottemperanza alle disposizioni dell’O.M. 88 del 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…

09/04/2025

Crepet: “Mio padre non mi ha mai detto bravo ma lo sapeva. Così si fa. Questo crea traumi? Io sto bene”. Vale per i docenti?

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet è stato intervistato all'interno del podcast The BSMT by…

09/04/2025