Il timore che la “Buona scuola” possa cancellare, come fosse un ciclone distruttivo, alcune importanti norme contrattuali vigenti è del tutto infondato.
Per esempio c’è chi pensa , essendo stato trasferito a domanda condizionata o d’ufficio in altra scuola a causa di un soprannumero, di avere perso il diritto di precedenza di rientro nella scuola di precedente titolarità.
Eppure la legge 107/2015 non annulla il diritto già acquisito dei docenti trasferiti d’ufficio negli ultimi otto anni che richiedono, ai sensi dell’art.7 comma 1 punto II, il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità. Piuttosto la legge 107/2015 all’art.1 comma 73 dispone che il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali.
Appare evidente che la legge sulla Buona scuola non agisce in maniera retroattiva, cancellando i diritti acquisiti di chi è andato in soprannumero negli ultimi 8 anni ed abbia richiesto per ogni anno il rientro nella scuola di precedente titolarità. La legge invece interrompe questo diritto a partire dall’anno 2016/2017, dove chi andrà in soprannumero sarà obbligato ad entrare nell’ambito territoriale, perdendo presumibilmente la titolarità sulla scuola ed assumendola sull’ambito.
Mentre per coloro che sono titolari in una scuola, ma hanno titolo di rientrare nella scuola di precedente titolarità, poiché la legge 107/2015 non ha tolto questo diritto, potranno richiedere, almeno fino alla scadenza dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità e in subordine, se l’attuale sede di titolarità è in comune differente a quello di precedenti titolarità, in tale comune o in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.
In buona sostanza nei prossimi contratti sulla mobilità e nelle relative ordinanze ministeriali, le precedenze ai sensi dell’art.7 dell’attuale contratto di mobilità dovrebbero rimanere in vigore almeno per i diritti acquisiti.