L’aveva stabilito l’art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2009, convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2009, n. 167, che disponeva che “le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione dei progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di bilancio del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca“.
Si tratta dei fondi che le Direzioni Generali, l’Usr o l’Usp hanno assegnato alle istituzioni scolastiche, affinché le stesse provvedessero alla gestione di attività o di progetti di competenza dell’Amministrazione stessa (ad esempio: spese per la formazione su Lingue 2000, storia e filosofia attività di orientamento; spese per acquisti di beni e servizi – spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo Ata della scuola, per la mobilità, ecc…).
Ora il Miur emana la nota applicativa. Con Avviso del 22 gennaio, infatti, informa che dovranno essere considerate accantonate e non disponibili le somme comunicate con il monitoraggio del 25 maggio 2009, con il quale, ricordiamo, era stata disposta la rilevazione delle assegnazioni finanziarie riguardanti progetti e/o attività particolari e la residua disponibilità presso ciascuna istituzione scolastica statale per gli anni dal 2000 al 2008.
Il monitoraggio non riguardava, invece, i fondi assegnati alle istituzioni scolastiche da enti differenti da quelli sopra detti o per le esigenze ordinarie della scuola stessa (ad esempio supplenze, esami di stato, compensi accessori di qualunque genere, contratti per la pulizia e vigilanza, ecc…).
Il Miur si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito alle modalità di versamento in conto entrate dello Stato delle somme in questione.