– costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente (personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario) qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni.
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