Alcune voci stipendiali come la Retribuzione Professionale Docenti (Rpd) per i docenti e il Compenso Individuale Accessorio (Cia) per il personale ATA sono state finora precluse ai precari. La situazione, secondo quanto riporta Flc-Cgil, è cambiata.
“Ai lavoratori della scuola con supplenza temporanea viene finalmente riconosciuta una voce stipendiale da cui fino ad oggi erano stati ingiustamente esclusi rispetto al personale di ruolo: si tratta della RPD (retribuzione professionale docente) per il personale docente e del CIA (compenso individuale accessorio) per il personale ATA”: questo quanto afferma Gianna Fracassi, segretaria generale della FLC CGIL.
“L’equiparazione stipendiale tra personale precario e di ruolo è un obiettivo che la nostra organizzazione ha da sempre perseguito ritenendo inaccettabile la disparità di trattamento di lavoratori che svolgono gli stessi compiti. Inoltre, le stesse disposizioni europee prevedono che gli assunti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato”, aggiunge.
“Non a caso nelle numerose e continue vertenze legali promosse dalla FLC CGIL i giudici hanno sempre dato ragione alle precarie e ai precari della scuola, condannando l’Amministrazione a pagare agli interessati i compensi spettanti. A questa giurisprudenza consolidata si è dovuto adeguare il Ministero dell’Istruzione che ha disposto il pagamento di questo compenso per i supplenti brevi e saltuari. Ora questi lavoratori non saranno più costretti a promuovere azioni legali per vedersi riconoscere la RPD o il CIA poiché verranno riconosciuti automaticamente in busta paga. Si tratta di un passo importante – conclude Fracassi – sulla strada della completa uguaglianza di diritti tra lavoratori di ruolo e lavoratori precari”.
L’Anief di Marcello Pacifico ha segnalato innumerevoli sentenze favorevoli al riconoscimento del diritto dei docenti supplenti, anche per periodi limitati, percepire la retribuzione professionale, tra le ultime a Modena, dove il Tribunale ordinario, sezione Lavoro, si è espresso favorevolmente sul ricorso di una insegnante che chiedeva l’applicazione in busta paga della Rpd per i periodi di supplenze brevi e saltuarie svolte tra il 2014 e il 2017, “con condanna della controparte al pagamento delle somme maturate a tale titolo, per l’importo di € 1.646,47”.
Che cos’è la retribuzione professionale? Ce lo ha spiegato l’avvocato esperto di legislazione scolastica Francesco Orecchioni: “La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è una voce della retribuzione che si aggiunge allo stipendio base e che varia – a seconda dell’anzianità di servizio – da un minimo di 174,50 euro al mese per arrivare a 273 euro in caso di anzianità superiore a 27 anni”.
“Sembrerebbe impossibile – aggiunge l’avvocato Orecchioni – ma il Ministero attua una disparità di trattamento vera e propria tra i propri dipendenti, escludendo dalla Retribuzione Professionale Docenti i docenti assunti per le cosiddette supplenze brevi (che poi tanto brevi non sono: si pensi alle supplenze per maternità o fino al termine delle lezioni). C’è da dire che tali docenti svolgono le stesse identiche mansioni dei colleghi di ruolo e non di ruolo, ma assunti con contratto annuale”.
E conclude: “Com’è noto, l’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (sottoscritto anche dal nostro Paese) alla clausola 4 stabilisce che Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Come si è visto, però, nel caso in specie tali ragioni oggettive non sussistono, in quanto tali docenti fanno esattamente le stesse cose dei loro colleghi”.
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