I termini per la pubblicazione della ordinanza che dovrà regolare le domande di mobilità per il 2016/2017.
Nell’ordinanza ministeriale sulla mobilità 2016/2017, che regola, come previsto dal comma 6 dell’art.462 del d.lgs. 297/94, alcune specifiche disposizioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ata, è stato previsto un articolo, che tratta delle rettifiche, revoche e rinunce delle domande di trasferimento o di mobilità professionale, richieste dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda.
É possibile chiedere la rettifica della domanda di trasferimento o di passaggio di ruolo/cattedra, dopo la scadenza dei termini di presentazione? Si può chiedere la revoca di tale domande dopo la scadenza dei suddetti termini? Si può rinunciare alla mobilità dopo che essa sia stata effettuata e pubblicata?
Possiamo dire che la rettifica della domanda con integrazioni o modifiche sulla stessa, anche per quando riguarda l’ordine delle preferenze di scuole o di ambiti territoriali, non sarà consentita in alcun modo. Non sarà possibile nemmeno intervenire su rettifiche degli allegati alla domanda, che se presentati in malo modo potrebbero inficiare parte o tutta la domanda.
Invece sarà possibile revocare totalmente o parzialmente, nel caso si siano presentate più domande, la richiesta di mobilità. La richiesta di revoca dovrà essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità dell’interessato e sarò presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’OM sulla mobilità, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Cosa succede se l’istanza di revoca sarà inviata successivamente al su citato decimo giorno? In questo caso le istanze possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo , previsto per ciascuna categoria di personale nell’OM sulla mobilità, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Come detto precedentemente, se sono state presentate più domande di movimento ( trasferimento, passaggio ruolo o passaggio cattedra), si potrà anche decidere di revocare una domanda e lasciare un’altra richiesta .
In tal caso si dovrà dichiarare esplicitamente e chiaramente per quali domande si chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento. Possiamo dire che in generale non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante.