I docenti che presenteranno domanda di mobilità dal 28 marzo al 21 aprile 2020, devono sapere che potranno fare domanda di revoca entro e non oltre il 1° giugno 2020.
Nell’Ordinanza Ministeriale della mobilità 2020/2021, che è stata resa pubblica, sul sito del Miur il 23 marzo scorso, c’è l’art.5 che riguarda la possibilità, per i docenti che presentano istanza di mobilità dal 28 marzo al 21 aprile 2020, di presentare domanda di revoca o di intervenire per regolarizzare la documentazione già allegata alla domanda di mobilità.
È utile sapere, ai sensi dell’art.5, comma 1, dell’Om 182/2020 sulla mobilità 2020/2021, che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio (21 aprile 2020 per i docenti) non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.
È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo (1 giugno 2020 per i docenti), previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Tale termine ultimo di chiusura per la comunicazione al SIDI dell’organico dell’autonomia è stato fissato, per quanto riguarda i docenti titolari di ogni ordine e grado di istruzione, al 5 giugno 2020.
Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo del 5 giugno 2020.
L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
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