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Revoca domanda di mobilità, ecco i tempi per la presa in considerazione

Entro la fine di febbraio o i primi di marzo sarà pubblicata l’Ordinanza Ministeriale della mobilità 2019/2020, ci saranno le date di presentazione delle domande e anche i tempi di revoca.

Ordinanza ministeriale mobilità 2019/2020

Nell’art.1, comma 5, dell’ipotesi del CCNI mobilità 2019-2022 è scritto che le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel suddetto contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94 a seguito della stipula definitiva del presente contratto che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla certificazione del presente contratto.

Questo significa che entro i tre giorni successivi alla validazione, da parte della Funzione Pubblica e del MEF, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo della mobilità 2019-2022, sarà resa pubblica l’O.M. che regola la mobilità 2019/2020.

Siccome la Funzione Pubblica ha tempo 60 giorni per validare il CCNI mobilità, la cui ipotesi di contratto è stata firmata il 31 dicembre 2018, si presume che verso la fine del mese di febbraio o al massimo i primi giorni di marzo 2019, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti firmerà la sua prima Ordinanza Ministeriale della mobilità.

Date presumibili e tempi revoca domanda mobilità

Per la presentazione delle domande di mobilità i tempi dovrebbero essere circa di venti giorni, precisamente tra la seconda metà del mese di marzo alla prima decade di aprile.

La presentazione della domanda di mobilità, avverrà tramite la piattaforma istanze online del Miur e avverrà nello stesso periodo temporale per tutti gli ordini o gradi di istruzione.

È utile sapere che la presentazione delle domande di mobilità per l’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, sia per la mobilità territoriale (trasferimenti) sia per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e cattedra), avverrà nello stesso periodo (tra fine marzo e inizi aprile).

Il docente che presenta domanda di mobilità potrà, anche dopo la chiusura dei termini di presentazione dell’istanza di trasferimento o passaggio, decidere di revocare tutte le istanze presentate o anche solo quella di trasferimento o solo quella di passaggio.

Nell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2019/2020 che sta predisponendo il Ministro Marco Bussetti, c’è scritto che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze già espresse.

È anche scritto che è consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto nell’O.M. mobilità 2018/2019, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibilità.

Lucio Ficara

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