Personale

Revoca domanda mobilità 2018/2019, ecco le date per la scuola secondaria

Ormai le date di pubblicazione dei movimenti  della mobilità 2018/2019 per la scuola primaria e dell’infanzia sono vicine. Il prossimo venerdì 1 giugno sarà la vota della scuola primaria e il martedì 12 giugno quella dell’infanzia.

NORMATIVA SULLA DOMANDA DI REVOCA DELLA MOBILITA’ 2018/2019

È utile sapere che i docenti che hanno presentato domanda di mobilità territoriale o professionale entro il 26 aprile 2018, possono, se lo desiderano, revocare queste istanze. A tal proposito dobbiamo specificare che  nell’art.5 comma 2 dell’OM. N.207 del 9 marzo 2018 è scritto, in modo preciso e circostanziato, che è consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Il termine ultimo della chiusura delle funzioni del SIDI per la scuola secondaria di I grado è il 9 giugno 2018, per cui i docenti che hanno presentato istanza di trasferimento o passaggio per la scuola secondaria di primo grado possono revocare tale istanza entro il 5 giugno 2018.

Il termine ultimo della chiusura delle funzioni del SIDI per la scuola secondaria di II grado è il 25 giugno 2018, per cui i docenti che hanno presentato istanza di trasferimento o passaggio per la scuola secondaria di secondo grado possono revocare tale istanza entro il 21 giugno 2018.

Nel comma 4 dell’art.5 dell’Ordinanza Ministeriale 207/2018, è scritto che l’aspirante alla mobilità, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Nel comma 6 dell’art.5 dell’OM n.207/2018 è chiarito che il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia (per gravi motivi sopraggiunti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto) o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Da manager docente precario, immesso in ruolo a 63 anni dopo un decennio di supplenze: un caso non raro

Da qualche anno, soprattutto dopo la pandemia da Covid, assistiamo ad una crescita di casi…

20/11/2024

Autonomia differenziata: la bocciatura della Corte costituzionale

La Corte Costituzionale ha bocciato ben sette punti nevralgici della legge sull’autonomia differenziata tra cui…

19/11/2024

Bravate e reati: c’è una bella differenza

Frequentemente si confondono due termini: bravata e reato. In realtà si tratta di due situazioni ben…

19/11/2024

Violenza sulle donne, Valditara: è legata al narcisismo dei maschi ma è anche una conseguenza dell’immigrazione illegale

Continuano le prese di posizione sulle parole pronunciate dal ministro Valditara in occasione della inaugurazione…

19/11/2024

Supplenze tra due periodi interrotti da sospensione delle lezioni: quando spetta la conferma e quando la proroga del contratto

Il conferimento delle supplenze temporanee si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a…

19/11/2024

L’erede al trono di Norvegia arrestato per stupro: né patriarca né straniero

Se il patriarcato non c’entra, ma c’entra il fenomeno degli stranieri che stanno arrivando in…

19/11/2024