Attualità

Revoche domande di mobilità e questione organici: cosa c’è da sapere [VIDEO]

In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema della revoca delle domande di mobilità e sugli organici.

Ecco i temi trattati:

  1. Sto pensando di revocare la domanda di mobilità. Fino a quando posso farlo e come si fa?
  • Chi vuole revocare la domanda di mobilità 2021/2022, lo deve fare, salvo deroghe future, entro il 15 maggio 2021facendo attenzione di avere il protocollo di ricezione della revoca proprio con il riferimento di questa data. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per i docenti il 19 maggio 2021, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

2. Il dirigente scolastico è obbligato a fare conoscere l’organico della scuola? Entro quando si può conoscere l’organico definitivo?

  • L’organico è determinato sulla base delle classi di concorso definite dal D.P.R. 19/16 come integrato dal DM 259/17, fatta salva la tutela della titolarità dei docenti presenti nell’istituzione scolastica, l’ottimale formazione delle classi e la continuità didattica. Ai sensi dell’art.22 co.8 lett. b3) del CCNL/2018 “gli organici e il reclutamento del personale scolastico” sono materie di confronto a livello nazionale e regionale. “La proposta di formazione delle classi e degli organici” sono invece oggetto di informazione a livello di singola istituzione scolastica (art.22 co.9 lett. b1 del CCNL/2018).

3. Si può revocare soltanto una delle domande di mobilità presentate, senza avere l’obbligo di revocarle tutte?

  • L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.
    In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento. Quindi in caso di mobilità territoriale e in concomitanza di passaggio di ruolo o di cattedra, l’aspirante potrebbe decidere di revocare soltanto la domanda di mobilità e passaggio di cattedra, lasciando invece che venga trattata soltanto la domanda di passaggio di ruolo. In tal caso potremmo parlare di una revoca parziale.

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Redazione

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