In tutte le scuole italiane è partita l’operazione di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui provvedimenti di “riallineamento di carriera” conseguenti al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, con specifica attenzione al fatto che il Dirigente scolastico dell’Istituzione emittente abbia debitamente svolto la ricognizione di eventuali fattori interruttivi dell’anzianità di servizio del personale interessato. Sono al vaglio migliaia e migliaia di ricostruzioni di carriera già riconosciute da anni e che hanno canalizzato, per ogni singolo docente o personale Ata, una classe stipendiale specifica e una scadenza contrattuale definita.
La nota del MEF n. 8438 del 10 gennaio 2024 specifica la differenza tra “ricostruzione di carriera” e “riallineamento di carriera”, le due categorie di provvedimento, benché molto simili nella loro predisposizione, hanno natura diversa. La prima, quella delle “ricostruzioni di carriera”, comprende provvedimenti la cui formazione consegue alla domanda dell’interessato ed è disciplinata da norme di rango primario; mentre per la seconda, quella dei “riallineamenti di carriera”, la relativa disciplina è contenuta in un decreto di recepimento di accordo sindacale, nello specifico quello riguardante il personale del comparto Scuola per il triennio 1988-1990, che, alla luce della contrattualizzazione del pubblico impiego intervenuta successivamente, deve quindi considerarsi come una clausola negoziale che non comporta la necessità della proposizione di un’istanza. In altri termini, l’anzianità da recuperare anche ai fini economici per mezzo del “riallineamento di carriera”, pari a un terzo dell’eccedenza oltre i quattro anni del servizio pre-ruolo riconosciuto in sede di “ricostruzione di carriera”, è un elemento già stabilito in quest’ultima e la sua utilità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali dipende solo dall’avverarsi della prescritta condizione di compimento dell’anzianità di servizio.
L’Istituzione scolastica ha, dunque, il dovere di adottare d’ufficio il provvedimento di “riallineamento di carriera”, tenendo conto di eventuali fattori di interruzione dell’anzianità di servizio prodottisi nel corso della carriera, di cui è tenuta ad effettuare accurata ricognizione, anche presso il personale interessato; quest’ultimo, a sua volta, ha il diritto – e la disponibilità delle connesse azioni giudiziali e stragiudiziali – di ottenere il provvedimento e di sollecitare la propria Amministrazione in caso d’inerzia.
Il DPR 399 del 23 agosto 1988 all’art.4, comma 3, dispone che al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Questa norma, attualmente vigente, consente ai docenti di ruolo che abbiano raggiunto il sedicesimo anno di servizio, di recuperare, ai soli fini economici, gli anni di pre ruolo decurtati all’atto della ricostruzione della carriera.
Prendiamo il caso del docente X della scuola primaria con 16 anni di pre ruolo, laureato e di ruolo nella scuola secondaria, tale docente ha avuto riconosciuti per intero i primi 4 anni di pre ruolo e dei successivi 12 ne ha avuti riconosciuti soltanto 8. Quindi il docente X, all’inizio della carriera, ha avuto riconosciuti 12 anni di pre ruolo ed è stato inquadrato nella seconda classe stipendiale identificata con il numero 9. Questo docente al compimento del diciottesimo anno di servizio dovrebbe avere riconosciuta, ai soli fini economici, l’intera anzianità ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali. In buona sostanza tale docente dovrebbe avere restituiti i quattro anni decurtati all’inizio della carriera. Questa procedura si chiama “riallineamento di carriera” ed è una procedura che spetta alle scuole.
Il problema del riallineamento di carriera non esiste più dalle ricostruzioni di carriera 2023/2024, in quanto le modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per ovviare alla Procedura d’infrazione UE n. 2014/4231, sono tali da rendere non più necessario il “riallineamento di carriera” ex articolo 4, comma 3, del citato d.P.R. n. 399/1988, anche se per il solo personale immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023/2024.
Quindi le scuole con un lavoro che stanno attuando sulle vecchie ricostruzioni di carriera dei titolari, andranno a definire una volta per tutte il riallineamento di carriera e a confermare o modificare la scadenza contrattuale e la classe stipendiale.
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