Anche quest’anno, entro il 15 gennaio il personale dirigente, docente, educativo ed ATA della scuola cessato dal servizio può presentare domanda di riammissione in servizio, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, ai sensi dell’art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dell’art. 132 del D.p.r. 10/1/57, n. 3.
Il suddetto art. 516 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione prevede che la riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all’atto della cessazione dal rapporto di servizio e la riammissione in servizio ha effetto dall’anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento. Quindi, per le domande presentate entro il 15 gennaio 2016, la riammissione avrà luogo dal 1° settembre 2016.
Come confermato anche dalla sequenza contrattuale sottoscritta tra ARAN e Organizzazioni sindacali il 2/02/2005, al personale docente, educativo, direttivo e ispettivo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al Testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con il citato D.p.r. 10/1/57, n. 3, il quale all’art. 132 dispone che può essere riammesso in servizio l’impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall’impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 127, vale a dire:
- quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del ministro competente;
- quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve.
A tale proposito, la Corte costituzionale, con sentenza 14 – 26 gennaio 1994, n. 3, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 132, primo comma, del D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute”.
Quindi, le cause di cessazione che consentono la riammissione in servizio sono quelle dovute a dimissioni volontarie, dispensa per malattia, superamento del periodo di comporto o a causa di infermità non dipendenti dalla causa di servizio.
L’istanza deve essere presentata, da parte del personale dirigente, alla Direzione Scolastica Regionale prescelta e dal restante personale alla Direzione Scolastica Regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia prescelta e al dirigente dell’U.s.p. di tale provincia.
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici, anche i seguenti dati: la sede di titolarità al momento della cessazione, la tipologia di insegnamento e la classe di concorso (per i docenti) o il profilo professionale (per il restante personale), la causa della cessazione, i motivi per cui si richiede la riammissione, le preferenze sulle sedi e il proprio assenso (o diniego) ad accettare un’assegnazione d’ufficio nel caso in cui le sedi prescelte non fossero disponibili, il recapito per eventuali comunicazioni.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione utile ai fini delle valutazioni che l’Amministrazione deve effettuare per l’adozione del provvedimento di riammissione.