Verrà consentito infatti l’inserimento in graduatoria – negato in sede di aggiornamento lo scorso anno – ai docenti che, negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11, hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (Cobaslid), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
Se da un lato l’amministrazione ha sanato una evidente ingiustizia che si era perpetrata ai danni delle predette categorie di docenti, i quali dopo aver frequentato appositi corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, si erano visti negare l’accesso alle graduatorie ad esaurimento, dall’altro il risultato non sembra essere del tutto soddisfacente.
Difatti questi docenti “ripescati” in extremis, verranno relegati nelle GAE in una quarta fascia aggiuntiva alle tre già esistenti.
Già all’indomani dell’approvazione della legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modifiche del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che ha previsto all’art.14 il comma 2 ter l’inserimento nelle GAE delle predette categorie di docenti, con la collocazione in una fascia aggiuntiva, si sono moltiplicate voci fortemente critiche avverso detta disposizione, tacciata di incostituzionalità.
Oggi il problema si presenta in termini concreti, considerato l’imminente avvio delle operazioni di inserimento nella costituenda quarta fascia.
Ovviamente il personale interessato, che vuole opporsi all’ennesimo tentativo di stravolgimento del principio meritocratico, che deve valere anche – e soprattutto – nell’ambito di una procedura di reclutamento per l’accesso al pubblico impiego, per di più a posti di insegnamento, sta scaldando i muscoli per impugnare il decreto ministeriale e sollevare la questione di costituzionalità della disposizione legislativa che prevede l’istituzione della quarta fascia.
In effetti, alla luce delle chiarissime indicazioni emerse dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n.41/2011 sulle code delle GAE, nonché della pronuncia della stessa Corte sulla fusione tra terza e quarta fascia delle graduatorie permanenti (sentenza n. 168/2004), appare poco comprensibile il ricorso da parte del legislatore all’istituzione di una fascia aggiuntiva, che altro non fa che relegare in posizione deteriore una categoria di docenti (“gli ultimi arrivati”), senza tenere in minimo conto il principio del merito che, fino a prova contraria, dovrebbe avere garanzia costituzionale nelle procedure finalizzate all’accesso al pubblico impiego.