“Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata”.
Come risponderà il Governo, tenuto conto che nella Legge Finanziaria non sono previste relative coperture di spesa?
Danilo Dolci nasceva cent'anni fa, il 28 giugno, a Sesana, che allora era italiana…
Nel ringraziare la dottoressa Carmela Palumbo, capo dipartimento del MIM, per le precisazioni inviate in…
Relativamente all’intervista rilasciata dalla Deputata Giorgia Latini, noi docenti precari di sostegno ci sentiamo di…
Nel ringraziare La Tecnica della Scuola per l'interesse mostrato nella causa in questione, (vedasi https://www.tecnicadellascuola.it/settimana-corta-a-scuola-senza-buoni-pasto-e-a-discapito-dei-docenti),…
Non scherzate con la matematica: più si conosce, più si approfondisce e più ci si…
I docenti e ATA con contratto scaduto il 30 giugno possono presentare domanda di NASpI,…