Attività di sperimentazioni di ordinamento e struttura a norma dell’art. 278 del decreto legislativo n. 297/94.
Presentazione delle richieste per l’anno scolastico 1999/2000 per la scuola secondaria di 2° grado
Con decreti ministeriali nn. 765 del 27/11/1997 e 251 del 29/5/1998 è stata autorizzata la sperimentazione di alcuni aspetti dell’autonomia prevista dall’art. 21 della legge n. 59/97, invitando le scuole ad utilizzare direttamente i nuovi spazi di flessibilità organizzativa e didattica in essa indicati, con riferimento agli ambiti e alle priorità di cui alla direttiva n. 252 del 29/5/1998.
Inoltre, il disegno di legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, che costituirà il riferimento obbligato per la ridefinizione degli assetti curricolari dei diversi indirizzi di studio, è all’esame delle competenti commissioni parlamentari.
Questa situazione per un verso offre alle scuole nuovi ampi spazi di autonomia organizzativa e metodologico-didattica e per altro verso rende necessario attendere l’indirizzo politico del Parlamento per una revisione sostanziale degli ordinamenti degli studi. Conseguentemente si rende possibile autorizzare per il prossimo anno scolastico 1999/2000, nelle scuole secondarie di 2° grado, solo il rinnovo per le prime classi, anche con modifiche, delle sperimentazioni già autorizzate presso ciascuna scuola, secondo le specifiche domande dell’utenza. Saranno in particolare privilegiate, ai fini dell’approvazione le modifiche che tendano ad un’organica riduzione del quadro orario medio settimanale al limite delle 30 ore.
Qualora la sperimentazione esistente rientri nell’ambito di una progettazione nazionale saranno consentiti correttivi da parte delle istituzioni scolastiche solo ai fini della riconduzione dell’orario medio settimanale all’interno del limite delle 30 ore.
Non saranno accolte, per il medesimo anno scolastico, richieste di nuove sperimentazioni.
Relativamente alle sperimentazioni curricolari del biennio dell’autonomia, in atto presso circa 160 scuole secondarie superiori, per la necessaria verifica dei loro esiti, si autorizza la prosecuzione fino alla conclusione del corso di studi.
Per quanto riguarda invece gli istituti e le scuole magistrali, considerato che con D.I. 10/3/1997 sono stati soppressi, a decorrere dall’anno scolastico 1998/99, i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, possono essere accolte le richieste che tendano a far rientrare sperimentazioni esistenti nella linea di tendenza delle 30 ore medie settimanali, eliminando, altresì, residui collegamenti didattico-metodologici con il soppresso ordinamento.
I conseguenti atti connessi e gli adempimenti facenti rispettivamente capo agli IRRSAE e ai Provveditori agli Studi, debbono essere fatti pervenire agli Uffici centrali competenti, da parte dei predetti uffici, entro il 30 novembre 1998.
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