È legittimo richiedere ed avere assegnato il punteggio di 6 punti per il ricongiungimento da un fratello o ad una sorella al fine dell’inserimento di tale punteggio nella graduatoria interna d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto?
La risposta è no, ed è riportata chiaramente nel CCNI del 26 febbraio 2014, nella tabella dei punteggi riferite alle esigenze di famiglia. In tale tabella è scritto che per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli sono attribuiti punti 6.
Non è scritto che sono attribuibili punti sei per il ricongiungimento al fratello o alla sorella dell’insegnante. Per cui resta chiaro che, per chi dovesse richiedere il ricongiungimento ai propri fratelli anche se conviventi, questo punteggio spettante a chi si ricongiunge al coniuge o in alternativa ai figli o anche ai genitori, non è assolutamente ammissibile. La nota 7 del CCNI sulla mobilità specifica che ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità. Inoltre nella nota suddetta si spiega che il ricongiungimento al coniuge o in alternativa ai figli o anche ai genitori è valido quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio vale anche se nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
Eppure ci risulta che, nonostante la chiarezza della norma contrattuale, in qualche scuola il dirigente scolastico abbia concesso i sei punti per il ricongiungimento di un docente al fratello, in altre scuole si sono attribuiti 6 punti per il ricongiungimento del docente alla sorella e si è arrivati anche a concedere 6 punti in modo del tutto generico al ricongiungimento ad uno zio, interpretando la norma in senso molto estensivo. Altra cosa è il caso invece di un docente che si trova a dovere assistere un fratello o una sorella in stato di grave disabilità. Infatti in questo caso come previsto dall’art.7 punto V viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
Ma in questo caso spetta l’esclusione dalla graduatoria interna d’Istituto come previsto dall’ art.23 comma 3 per le scuole secondarie di I e II grado e dall’art.21 comma 4 per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e primarie. Resta comunque il fatto che nelle graduatorie interne d’Istituto , il punteggio riferito per il ricongiungimento ad un fratello o ad una sorella non è ammissibile.
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