È utile sapere che il docente che dovesse chiedere mobilità all’interno dello stesso comune in cui risiede il coniuge (oppure i genitori o figli nel caso di docenti non coniugati o separati), non avrà calcolato il punteggio dei 6 punti di ricongiungimento. Il docente che chiede trasferimento volontario (non all’interno del comune in cui è già ricongiunto) o viene trasferito d’ufficio dal comune in cui è ricongiunto, perché perdente posto, avrà valutato sia il punteggio di ricongiungimento per il comune in cui risiede il familiare a cui intende ricongiungersi, sia il punteggio per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (4 punti) che per ogni figlio di età compresa tra i 6 e i 18 anni (3 punti).
Il punteggio equivalente a 6 punti per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile, ovvero, per chi non ha coniuge o per chi è separato giudizialmente o consensualmente con atto omologo del Tribunale, ai genitori o figli, spetta solamente per la mobilità territoriale, quello che chiamiamo trasferimento intraprovinciale o interprovinciale, verso il comune di residenza del familiare a cui si intende ricongiungersi.
Bisogna ricordare che ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
Quindi è del tutto chiaro che un docente che risulta coniugato o unito civilmente con il suo convivente, deve richiedere espressamente il ricongiungimento al suo consorte, non può chiederlo a figli o genitori. Per ricongiungimento al coniuge o alla parte di unione civile, ovvero, ai genitori o ai figli, è necessario esprimere il codice sintetico del comune di residenza del familiare a cui il docente vuole ricongiungersi o delle singole scuole ubicate nel comune suddetto.
L’indicazione di preferenza sintetica per la provincia o per il distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non dà luogo automaticamente al punteggio suppletivo.
Tale punteggio è attribuito soltanto se l’aspirante ha indicato anche nella sezione I – preferenze
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari spetta per le scuole del comune. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.
Il docente che dovesse chiedere invece un semplice passaggio di cattedra o passaggio di ruolo, non potrà in ogni caso inserire i 6 punti di ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza, e non potrà nemmeno avere conteggiato i punteggi riferibili a figli di età inferiore ai 6 o che abbiano un’età compresa fra i sei e i diciotto anni, o ancora i punti riferiti al comune dove si intende assistere un figlio o un genitore.
Nelle domande di mobilità, solitamente, c’è una sezione riferita alle esigenze di famiglia e quindi al punteggio per il ricongiungimento al coniuge o, in caso di docenti e personale Ata non coniugato o separato legalmente, per il ricongiugnimento ai figli o ai genitori. In tale sezione per ricevere 6 punti per il ricongiungimento al familiare, è necessario procedere con una precisa documentazione attestante lo stato anagrafico della person a cui si intende ricongiungersi. Per la mobilità professionale, passaggi di ruolo e cattedra, la sezione delle esigenze di famiglia non fa parte della compilazione, mentre per l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria le regole per il ricongiungimento al familiare è molto più flessibile rispetto alla mobilità territoriale.
Il motivo principale per potere richiedere l’assegnazione provvisoria da parte di un docente,è il ricongiungimento a un familiare o a un convivente. Questa può essere richiesta all’interno di una stessa provincia per avvicinarsi al comune di residenza dei familiari, oppure può anche essere richiesta da fuori provincia.
In tal caso si tratta di assegnazione interprovinciale, ma anche in quel caso l’intento è di avvicinarsi il più possibile al comune del familiare a cui si intende ricongiungersi. I motivi per cui si può richiedere l’assegnazione provvisoria sono bene specificati nel comma 1 dell’art.7 dell’ipotesi di contratto sulla mobilità annuale.
In tale comma è riportato che l’assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale può essere richiesta per il ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; per il ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario; per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria; per il ricongiungimento ai genitori. Bisogna sapere che rispetto alle motivazioni suddette non esiste un ordine di priorità, per cui se un docente è titolare in Piemonte ed coniugato a Torino, ma ha i genitori a Reggio Calabria, può tranquillamente richiedere il ricongiungimento verso la provincia calabrese in cui risiedono i genitori.
Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori, cioè 6 punti, è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni. Se i genitori hanno un’età inferiore ai 65 anni, l‘assegnazione è consentita ma a punteggio “zero”. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune o di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili.
Tale comune, ovvero il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti. Per quanto riguarda il ricongiungimento ai figli o comunque la valutazione del punteggio dei figli, è necessario dire che ci sono delle importantissime novità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padre. Infatti la lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a sei anni avranno la precedenza nelle assegnazioni provvisorie. Un’altra precedenza, meno incisiva della precedente, spetta anche alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
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