Mobilità

Ricongiungimento, nelle assegnazioni provvisorie non è sempre necessaria la residenza anagrafica

Una docente ci contatta per una consulenza sulle assegnazioni provvisorie: “Sono una docente titolare a Napoli, posso ricongiungermi al coniuge a Bergamo dove non ha la residenza, ma ci lavora da aprile 2021?”.

Senza residenza anagrafica

Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del CCNI utilizzazioni 2019-2022, è specificato che nelle assegnazioni provvisorie in caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

Nel caso della docente napoletana che ha il marito che svolge attività lavorativa a Bergamo, ma non ha la residenza nella città lombarda, potrà richiedere assegnazione provvisoria nella provincia di Bergamo nonostante il coniuge non abbia residenza anagrafica in tale città. In tal caso la docente deve dichiarare e autocertificare il fatto che il marito svolga attività lavorativa nel comune di Bergamo e, che per tale motivo, chiede assegnazione provvisoria per il ricongiungimento al coniuge.

Residenza da almeno tre mesi

Negli altri casi di ricongiungimento al coniuge, ai figli, ai conviventi o ai genitori, la residenza anagrafica non solo deve esistere, ma per ottenere punteggio deve avere un iscrizione da almeno tre mesi.

Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza (15 giugno), vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa; dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza.

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Lucio Ficara

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