Riconoscimento abilitazione all’insegnamento conseguita in Paesi diversi dall’Italia
Prendendo spunto dalla pubblicazione di ventitre decreti “ad personam” di riconoscimento – in particolar modo in applicazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (36/2005 CE) e del relativo decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 o ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 – della professione docente acquisiti in Paesi diversi dall’Italia, il Ministero dell’istruzione precisa che gli insegnanti che abbiano conseguito l’abilitazione all’estero (Paesi Ue e non) e vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale presso la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica.
E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, da inviare mezzo posta, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in un Paese dell’Unione europea (o equiparati) oppure in uno Stato non comunitario Sull’argomento il Miur comunica maggiori dettagli, in cui tra l’altro si legge che “il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane”.