Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato un avviso lo scorso 18 luglio in cui specifica che le richieste di riconoscimento titoli esteri, quindi abilitazioni e specializzazioni ottenute fuori dall’Italia, saranno vagliati dal Ministero solo via posta ordinaria o raccomandata.
Pertanto, non sarà possibile consegnare la documentazione per il riconoscimento brevi manu.
Ecco l’avviso: “Si informa l’utenza che non verranno acquisite agli atti dell’Ufficio VIII della DGOSV, istanze di riconoscimento della professione docente e la relativa documentazione presentate a mano all’Ufficio Corrispondenza di questo Ministero. Saranno acquisite esclusivamente le documentazioni inviate attraverso posta ordinaria o raccomandata, al fine di garantire il rispetto dell’ordine cronologico e la par condicio dei richiedenti“.
La motivazione, come si evince dall’avviso, risiede nel fatto che l’amministrazione vuole garantire il rispetto dell’ordine cronologico e la par conditio dei richiedenti.
E’ bene sottolineare la differenza fra equipollenza e riconoscimento dei titoli esteri.
L’equipollenza scolastica o accademica dei titoli di studio, consiste nell’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano, ed è la procedura mediante la quale l’autorità scolastica o accademica determina l’equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all’estero con un determinato titolo presente nell’ordinamento italiano.
Mentre invece, il riconoscimento finalizzato alle procedure concorsuali o al proseguimento degli studi non si configura come equipollenza e vale solo ai fini di quella procedura.
Per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli di abilitazione/idoneità alla professione docente e di specializzazione per il sostegno, conseguiti fuori dall’Italia, la procedura relativa è stabilita dal Decreto legislativo 206/07 (per i paesi comunitari) e dal DPR 394/99 (per i paesi non comunitari) e successive modificazioni.
Sarà il Ministero dell’Istruzione ad essere responsabile della procedura, che potrebbe decidere di pubblicare un decreto apposito in Gazzetta Ufficiale per il riconoscimento.
La procedura avrà una durata di 4 mesi e avrà lo scopo di verificare la corrispondenza dei percorsi formativi esteri con quelli previsti in Italia e, nel caso dovessero sussistere le condizioni, può prevedere misure compensative nel caso di insufficiente corrispondenza con il titolo italiano.
Come riporta il sito del Miur, è necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare a mezzo posta.
Non è consentito l’invio on-line delle domande e della relativa documentazione.
In applicazione della direttiva 2005/36/CE, recepito in Italia con il decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007 è possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
– docente di scuola dell’infanzia;
– docente di scuola primaria
– docente di scuola secondaria di primo grado
– docente di scuola secondaria superiore
Anche il titolo di dottorato di ricerca (PhD) rilasciato da Università estere può essere riconosciuto equipollente al Dottorato di Ricerca italiano, in base all’art. 74 del DPR 382/80. Anche in questo caso l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione, con la collaborazione del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) che avrà il compito di redigere un parere.
La domanda va presentata a: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – Uff. VI Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma e-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it – tel. +39 06.58497061
Sul sito del Miur, a questa pagina, ecco la documentazione da produrre e il modulo di richiesta.
La procedura da seguire per ottenere la dichiarazione di equipollenza dei titoli di scuola secondaria di I e II grado, prevede che gli interessati si rechino presso gli uffici scolastici regionali (USR), che di solito li delegano agli ambiti territoriali provinciali, come ricorda anche il sito Flc Cgil.
In questo caso la procedura può prevedere prove sulla conoscenza della lingua italiana e/o per integrare eventuali contenuti mancanti.
Invece, per quanto riguarda il riconoscimento del titolo di scuola secondaria di II grado ai fini dell’accesso ai percorsi universitari, è possibile recarsi direttamente dall’istituzione alla quale ci si intende iscrivere. Ricordiamo, però, che in questo caso il riconoscimento non costituisce dichiarazione di equipollenza.
Per l’equipollenza delle lauree di I e II livello, ovvero diplomi di laurea, laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, è possibile effettuare tale operazione da una qualsiasi Università nel quale sia presente lo stesso percorso di studi. In questo caso, una volta presentata la documentazione necessaria si ottiene il corrispondente titolo italiano direttamente oppure attraverso l’integrazione di crediti/esami.
Per quanto riguarda invece il riconoscimento, gli interessati potranno chiedere informazioni direttamente alle Università.
Per quanto riguarda invece l’equipollenza dei titoli AFAM, la procedura viene gestita direttamente dal Ministero dell’Istruzione. In questo caso, infatti, gli interessati devono inviare la domanda di equipollenza al seguente indirizzo di posta: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca –Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore – Uff. IV – Via Michele Carcani, n. 61 – 00153 Roma.
La documentazione richiesta ed il modello di domanda sono disponibili a questo link.
La Flc Cgil, ricorda che per tutte le informazioni sul riconoscimento dei titoli accademici sono disponibili sul sito del Centro Informazione sulla Mobilita e le Equipollenze Accademiche (C.I.M.E.A.).
Il riconoscimento esclusivo per la prosecuzione degli studi è effettuato direttamente dalla struttura universitaria o AFAM alla quale si fa richiesta. Inoltre, per partecipare ai concorsi, nel caso il bando lo preveda, si può chiedere il riconoscimento del titolo accademico al momento della domanda ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165.
In tale circostanza, la domanda di riconoscimento va presentata entro la data di scadenza del bando al Ministero per la Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca con le modalità indicate nella specifica sezione del sito del Ministero della Funzione Pubblica.
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