L’art.9 DL 78/10 conv. in L. 122/10 ha posto il blocco delle progressioni economiche per l’anno 2013 e, conseguentemente, nelle ricostruzioni della carriera del personale scolastico l’anno 2013 non viene in rilievo nemmeno ai fini giuridici e, quindi, non è ritenuto utile ai fini della maturazione delle posizioni economiche.
Secondo l’applicazione della norma da parte dell’Amministrazione scolastica tuttavia, anche per il periodo successivo alla fine del blocco quest’anno non viene riconosciuto giuridicamente come lavorato, e quindi utile ai fini delle successive progressioni economiche nell’ambito degli scaglioni previsti a tal fine dalla disciplina del contratto collettivo.
La lettura da parte del Ministero dell’Istruzione della predetta disposizione non è stata tuttavia del tutto condivisa dalla giurisprudenza.
Come avevamo già segnalato in un precedente articolo, già la Corte di Appello di Firenze lo scorso mese di gennaio aveva rilevato che l’anno 2013 debba riconoscersi dal punto di vista giuridico utile come anno di servizio da includere nel complessivo servizio prestato ai fini del collocamento del lavoratore nella corretta fascia di anzianità.
In particolare, la Corte toscana ha rilevato che il blocco economico di singoli anni può produrre effetti solo limitatamente a quel medesimo periodo (nello specifico all’anno 2013), e non pure per il futuro coinvolgendo l’intera carriera e precludendo l’inserimento nell’anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo.
Sul punto è intervenuta nel giugno scorso anche la Corte di Cassazione, facendo ulteriore chiarezza sulla vicenda.
La Suprema Corte con l’ordinanza del 11 giugno 2024 ha infatti rilevato che “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive … sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico»”. Alla luce di tale impostazione, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici, senza influire sulla carriera a fini giuridici.
Questo intervento della Corte offre quindi una interessante opportunità per tutto il personale della scuola ai fini del riconoscimento dell’anno 2013 in sede di ricostruzione di carriera, ai fini stipendiali e pensionistici.
Si attende tuttavia una ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal MIM avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che potrebbe fornire un quadro maggiormente approfondito rispetto a quanto emerge dall’ordinanza della stessa Cassazione del giugno scorso.
Al momento, ed in attesa del nuovo intervento sul tema da parte della Cassazione, sarebbe quindi consigliabile limitarsi ad inviare a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo pec un atto di diffida al Ministero dell’Istruzione e del Merito, secondo il modello che alleghiamo, al fine di interrompere i termini di prescrizione, salvo poi, successivamente al nuovo intervento della Suprema Corte, agire innanzi al Giudice del lavoro per il riconoscimento delle differenze retributive nonché per un adeguamento della posizione anche ai fini pensionistici.
Il personale di ruolo e quello già collocato in pensione che ha richiesto e ottenuto la ricostruzione della carriera senza la valutazione dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, sia durante il pre-ruolo che durante il ruolo, può trasmettere l’atto di diffida tramite pec all’indirizzo urp@postacert.istruzione.it oppure tramite raccomandata a/r indirizzata al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO Viale Trastevere 76/a 00153 Roma.
È importante infine conservare con cura sia copia della diffida che la ricevuta di ricezione da parte del Ministero.
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