L’art.9 DL 78/10 conv. in L. 122/10 ha posto il blocco delle progressioni economiche per l’anno 2013 e, conseguentemente, nelle ricostruzioni della carriera del personale scolastico l’anno 2013 non viene in rilievo nemmeno ai fini giuridici e, quindi, non è ritenuto utile ai fini della maturazione delle posizioni economiche.
Secondo l’applicazione della norma da parte dell’Amministrazione scolastica tuttavia, anche per il periodo successivo alla fine del blocco quest’anno non viene riconosciuto giuridicamente come lavorato, e quindi utile ai fini delle successive progressioni economiche nell’ambito degli scaglioni previsti a tal fine dalla disciplina del contratto collettivo.
In seguito ad un ricorso proposto da un docente, che aveva contestato detta interpretazione della normativa sul punto, si è recentemente espressa la Corte di Appello di Firenze che, con sentenza del 30 gennaio scorso, ha segnato un punto importante su una questione indubbiamente molto controversa.
In particolare, il ricorrente sosteneva che il blocco normativo delle progressioni economiche era legittimo, e come tale era stato ritenuto anche dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze (sentenze 178/2015 e 219/2014), solo se produceva effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite al solo periodo oggetto del blocco; di contro, invece, non era possibile vanificare ogni effetto, non solo economico ma anche giuridico, dello stesso servizio 2013 come se per quel medesimo arco di tempo il lavoratore avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità riflessa per la inclusione di quel servizio nei complessivi anni della carriera utili ai fini delle progressioni secondo il regime collettivo degli scaglioni.
Sul punto la Corte di Appello di Firenze ha precisato, che l’anno 2013 debba riconoscersi dal punto di vista giuridico utile come anno di servizio da includere nel complessivo servizio prestato ai fini del collocamento del lavoratore nella corretta fascia di anzianità.
Il cuore della questione, secondo la Corte fiorentina, ruota infatti sulla legittimità o meno dei decreti di ricostruzione della carriera nei quali l’anno 2013 viene vanificato ad ogni fine anche per la futura carriera. Richiamando un proprio precedente, sebbene reso su un oggetto diverso, dove si affermava che il blocco normativo delle progressioni economiche non esclude il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo, secondo la sentenza in commento l’unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
Quindi, secondo la Corte di Appello di Firenze, il blocco economico di singoli anni può produrre effetti solo limitatamente a quel medesimo periodo (nello specifico all’anno 2013), e non pure per il futuro coinvolgendo l’intera carriera e precludendo l’inserimento nell’anzianità di servizio dei medesimi anni bloccati, i quali giuridicamente finirebbero così per perdere il loro rilievo in modo definitivo.