Personale

Riconoscimento anno 2013: va conteggiato ai fini della carriera

L’art.9 DL 78/10 conv. in L. 122/10 ha posto il blocco delle progressioni economiche per l’anno 2013 e, conseguentemente, nelle ricostruzioni della carriera del personale scolastico l’anno 2013 non viene in rilievo nemmeno ai fini giuridici e, quindi, non è ritenuto utile ai fini della maturazione delle posizioni economiche.

Avevamo dato notizia dell’intervento della Corte di Appello di Firenze secondo cui l’anno 2013 va riconosciuto dal punto di vista giuridico utile come anno di servizio da includere nel complessivo servizio prestato ai fini del collocamento del lavoratore nella corretta fascia di anzianità.

Nello scorso mese di giugno sul tema era pure intervenuta la Corte di Cassazione che, seppure in maniera non del tutto chiarificatrice, e sul punto si attende un ulteriore intervento della Suprema Corte, aveva comunque aperto la strada al riconoscimento giuridico dell’anno 2013 al fine di consentire il passaggio ad una fascia stipendiale superiore.

L’orientamento tracciato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Appello di Firenze è stato recentemente ribadito dal Tribunale di Arezzo con sentenza dello scorso 20 novembre.

Accogliendo il ricorso proposto dagli avvocati Amedeo ed Edoardo Stoppa del Foro di Arezzo, richiamando i principi enunciati dalla Corte di Appello e dalla Cassazione, il Giudice del lavoro toscano ha infatti dichiarato il diritto del lavoratore al riconoscimento giuridico dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, con obbligo per il Ministero di includerlo nel calcolo dell’anzianità di servizio utile per il passaggio alle fasce stipendiali successive, condannando l’amministrazione alla rettifica dell’inquadramento, includendo l’anno 2013 nel computo dell’anzianità di servizio solo ai fini della progressione economica e al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’anticipazione di uno scatto stipendiale di un anno, nonché al pagamento di tutti gli emolumenti accessori e connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e la Retribuzione Professionale Docenti (RPD), nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa.

Si tratta di una pronuncia certamente interessante in quanto contribuisce al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento dell’anno 2013.

LEGGI LA SENTENZA

Dino Caudullo

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