Il 17 marzo scorso il Miur aveva pubblicato la nota prot. n. 2971 indirizzata agli utenti interessati al riconoscimento della professione docente in Italia e in possesso della relativa abilitazione conseguita in Spagna.
Con la nota il Ministero aveva comunicato che a partire dal 16 marzo sarebbero state prese in considerazioni solo ed esclusivamente le istanze complete di un documento attestante la partecipazione al concorso pubblico spagnolo (“sistema selectivo de acceso a la función pública) e il superamento di almeno una parte dello stesso.
Infatti, secondo la nota di chiarimenti n. 213, ricevuta dal Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo, precisa che per poter esercitare la professione docente nelle scuole pubbliche spagnole è necessario trovarsi in una delle seguenti tre condizioni:
1. Aver superato il concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) diventando docenti di ruolo a tempo indeterminato;
2. Aver partecipato al concorso pubblico (“sistema selectivo de acceso a la función pública”) senza superarlo nella sua totalità, diventando docenti supplenti a tempo determinato;
3. Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato.
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Chiunque non rientri nelle tre suddette categorie non può ancora esercitare la professione docente a tutti gli effetti nella scuola pubblica spagnola. Pertanto, l’interessato otterrà il corrispettivo riconoscimento della professione docente in Italia solo nel caso in cui certifichi di essere abilitato all’insegnamento nelle scuole pubbliche spagnole, rientrando nelle tre suddette categorie.
Facendo seguito a questa nota, il Miur ha pubblicato le seguenti FAQ:
A partire da quale data entrano in vigore le nuove disposizioni del MIUR contenute nella nota n°2971 del 17 marzo 2017, che recepiscono i chiarimenti del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte spagnolo ricevuti il 16 marzo 2017?
Avendo pubblicato la nota n°2971 del 17 marzo 2017 sul sito istituzionale in data 20 marzo 2017, le nuove disposizioni verranno applicate a tutte le istanze presentate a partire dal giorno 21 marzo 2017 (fa fede il timbro postale di spedizione) in poi. Tutte le istanze con timbro postale di spedizione anteriore al giorno 21 marzo 2017, seguiranno il precedente iter previsto per il riconoscimento della professione docente in Spagna.
Come mai conosco docenti che in Spagna insegnano anche senza concorso tramite graduatorie straordinarie?
Si tratta della categoria n°3, cui si fa cenno nel comunicato n° 2971 del 17 marzo 2017. Quando in Spagna la Comunidad Autónoma apre graduatorie straordinarie alle quali ci si può iscrivere ECCEZIONALMENTE senza concorso, il docente può esercitare la sua professione nelle scuole pubbliche. Pertanto, come già specificato, coloro i quali documentano la condizione di “Essere iscritti nelle graduatorie straordinarie di professori selezionati dalle Comunidades Autónomas, diventando docenti supplenti a tempo determinato”, otterranno il riconoscimento della professione anche in Italia.
Il MIUR applica male la Direttiva europea 2013-55-CE, perché io ho l’abilitazione in Spagna ed è un mio diritto averla anche in Italia.
Per l’applicazione della Direttiva comunitaria occorre possedere una formazione professionale completa, sancita nelle forme di legge, quali contemplate nel Paese di provenienza.
In ottemperanza a quanto sopra e alla luce di quanto chiarito dal Ministero dell’Educazione spagnolo, la cui nota è stata solo tradotta e non interpretata dal MIUR, l’accesso e l’esercizio della professione di docente nelle scuole pubbliche è subordinata al possesso in Spagna di una delle tre condizioni indicate nella nota n.° 2971 del 17 marzo 2017.
In Spagna è regolamentata sia la professione di docente nelle scuole private, sia quella di docente nelle scuole pubbliche.
I titoli necessari e sufficienti per insegnare nelle scuole private sono il possesso del titolo di “Licenciado” congiunto al titolo di “Master del Profesorado”.
In Italia, invece, è regolamentata solo la professione di docente nelle scuole pubbliche. Pertanto si riconoscono solo I titoli necessari e sufficienti per insegnare nelle scuole pubbliche spagnole, riassunti nelle tre categorie citate nella nota n.° 2971 del 17 marzo 2017.
Chi ha già ottenuto il riconoscimento rischia di vederlo annullato?
Assolutamente NO. La nota non ha alcun valore retroattivo.
Come si spiega il seguente VISTO presente nel decreto di riconoscimento della professione docente, emesso dal MIUR?: “VISTO il parere fornito in data 21.3.2014, dal Dipartimento per le politiche europee in base al quale, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito, all’esito del quale è appropriato riconoscere la qualifica professionale di docente abilitato esclusivamente nella classe di concorso riconducibile al percorso del Master del Profesorado, e non a tutte le classi di concorso cui dà accesso il titolo accademico posseduto, al fine di evitare , asensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 206/2007, disparità di trattamento con gli stessi cittadini italiani”.
Si tratta di un parere rilasciato dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana. Forniva un orientamento, che riguarda unicamente l’Italia, su come comportarsi davanti a un’abilitazione straniera in più discipline.
Quanto sopra non contraddice in alcun modo la nota n°2971 del 17 marzo 2017. Questa, infatti, chiarisce solo adesso quali sono le distinte modalità stabilite dalla normativa spagnola che regolamentano il diverso accesso ed esercizio della professione docente nelle scuole pubbliche rispetto a quelle private.
A seguito dei suddetti chiarimenti vengono meno i presupposti giuridici per procedere al riconoscimento del percorso formativo abilitante nella scuola pubblica, così come avvenuto fino ad ora.
Il Master del Profesorado è equivalente al T.F.A. italiano e il concorso pubblico spagnolo a quello italiano?
Assolutamente NO.
Il Master del Profesorado e il TFA costituiscono i segmenti finali di una formazione plurifase (laurea + formazione didattico-pedagogica) prevista in entrambi i Paesi Spagna e Italia.
Con entrambi i titoli si ottengono 60 crediti formativi universitari. Al di là della “consistenza” della formazione, però, producono effetti molto diversi.
Il TFA abilita all’insegnamento di una sola disciplina coerentemente con il percorso accademico seguito e permette l’accesso e l’esercizio della professione nelle scuole pubbliche in seconda fascia. Una volta conseguito il T.F.A., è possibile partecipare al concorso pubblico per docenti nella sola disciplina in cui ci si è abilitati.
Il Master de Profesorado, invece, consente l’accesso e l’esercizio nella scuola privata e lo si può frequentare anche scegliendo una disciplina di un’area totalmente diversa da quella degli studi accademici seguiti (è accaduto che un laureato in informatica abbia conseguito il “Master” in storia e geografia, ottenendo poi l’abilitazione in Informatica).
La selezione della disciplina che viene effettivamente insegnata nella scuola pubblica, invece, si opera solo attraverso il concorso pubblico, che consente l’immissione nei ruoli del personale docente per la disciplina superata.
Il Master del Profesorado, pertanto, è profondamente diverso dal T.F.A. italiano.
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