Al Ministro dell’Istruzione,
Riconoscimento giuridico dell’anzianità di servizio di ruolo, a partire dal primo contratto a termine su posti per il sostegno stipulato dopo l’entrata in vigore della legge 244/2007, a favore dei docenti immessi in ruolo sui 26684 posti per il sostegno, riconosciuti essere dell’organico di diritto con la legge 128/2013.
La Corte di Giustizia con sentenza depositata il 26/11/2014 (cause riunite C-22/13, da C-61/13 a 63/13 e C-418/13) ha precisato, al punto69, che “l’accordo quadro ( Direttiva 1999/70/CE) non esclude nessun settore particolare dalla sua sfera di applicazione e che, pertanto è applicabile al personale assunto nel settore dell’insegnamento”.
Ciò significa che, per il personale della scuola ,in Italia, è applicabile il Decreto legislativo 368/2001, così come confermato anche dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 21/1/2015 nella causa civile N° 57536/11
Con questo decreto l’Italia recepì la Direttiva Europea 1999/70/CE.
Il punto 1 della clausola 3 di detta Direttiva Europea definisce “lavoratore a tempo determinato” una persona con un contratto “il cui termine è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data , il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico”.
Nel rispetto della clausola 3 della Direttiva Europea 1999/70/CE, l’art 1 del Decreto legislativo 368/2001 specifica le condizioni per l’apposizione del termine ai contratti di lavoro: punto 1 “È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”; punto 2″ L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1″.
Per i contratti a tempo determinato stipulati dal Miur nell’anno scolastico 2008/09 e in anni successivi per la copertura dei 26684 posti di sostegno , vacanti e disponibili , il termine apposto e’ da ritenere nullo per i seguenti motivi:
a) non sono indicate le ragioni oggettive di cui al comma 1 dell’art 1 del Decreto legislativo 368/2001;
b) per motivi di bilancio il legislatore, con il comma 414 dell’art 2 della legge 244/07, ha indicato il raggiungimento nel 2010 /2011 di un organico di diritto per il sostegno pari al 70 per cento e non al 100 per cento dell’organico attivato nel 2006/07;
così, i 26684 posti per il sostegno, vacanti e disponibili già nel 2008, sono stati inseriti, impropriamente, dal legislatore, per ragioni di bilancio, nell’organico di fatto, anziché nell’organico di diritto, permettendo illegittimamente il conferimento di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche;
il comma 414 dell’art 2 della legge 244/2007 specifica che ” La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 208-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/11, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell’anno scolastico 2006/2007″;
si comprende che i 26684 posti di sostegno, innanzi indicati, sono il restante 30 per cento dei posti dell’organico attivato nel 2006/07, assegnati per ragioni di bilancio con contratti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 26/11/2014, con il punto 110 ha stabilito che ” …. sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura ovvero la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sè, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l’assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro”;
c) pur volendo ritenere i contratti a termine per i 26684 posti per il sostegno, stipulati in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo nelle scuole statali, tanto da giustificare il ricorso alle supplenze annuali e quelle fino alla conclusione delle attività didattiche , secondo quanto stabilito dall’art 4 commi 1 e 2 della legge 124/99, in essi non sono indicati tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali.
Il Miur ha permesso, a partire dal 2008 e fino ad oggi, che il 70 per cento dei posti per il sostegno (circa 64 mila) venissero assegnati con contratto a tempo indeterminato e il restante 30 per cento (26684) con contratti a tempo determinato, attuando una vera discriminazione nei riguardi dei docenti con contratto a tempo determinato, in possesso degli stessi titoli dei docenti di ruolo, inseriti nelle stesse graduatorie ad esaurimento di questi ultimi e con gli stessi compiti dei docenti con contratto a tempo indeterminato, violando, così, la clausola 1 della Direttiva Europea 1999/70/CE” migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”.
Il Miur, con la stipula dei 26684 contratti a termine per posti per il sostegno vacanti e disponibili, ha violato l’art 3 comma 78 della legge 244/07, che impone alla Pubblica Amministrazione l’assunzione con contratti a termine solo per esigenze stagionali”.
Il divieto generalizzato di assunzioni a termine è stato posto dal legislatore per impedire il verificarsi dell’evento sanzionato dall’art 5 comma 4 bis del Decreto legislativo 368/2001
Tutto quanto innanzi esposto evidenzia un abuso negli anni dei contratti a termine, da parte del Miur, per la copertura dei 26684 posti per il sostegno, stipulati dal 2008 ad oggi.
Il Miur ha operato in contrasto con l’obiettivo della giurisprudenza comunitaria che è quello di prevenire gli abusi dei contratti a termine, reprimendo l’uso ingiustificato di detti contratti.
La Cassazione con sentenza 24479 del 21/9/2011 ha stabilito che dall’illegittimità del termine, per difetto di specificazione dei motivi, ne consegue l’invalidità parziale, relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Sempre la Cassazione con sentenza N° 12985 del 21/5/2008 ha affermato che la mancanza di ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro non comporta la nullità dell’intero contratto ex art 1419, 1 comma codice civile, ma la mera sostituzione della clausola nulla ex art 1419, 2 comma, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ciò, secondo la Suprema Corte, in mancanza di una norma che espressamente stabilisca le conseguenze di tale omissione, giacché la sanzione da applicarsi, chiarisce la Cassazione, ben può essere ricavata dai principi generali e, comunque, interpretando la norma nel quadro delineato dalla Direttiva Europea 1999/70/CE, della quale il Decreto legislativo n° 368/2001 e attuazione.
Per le ragioni qui esposte, chiedo che il Miur deliberi il riconoscimento giuridico dell’anzianità di servizio di ruolo per i 26684 docenti di sostegno che hanno stipulato contratti a tempo determinato (annuali o fino alla conclusione delle attività didattiche) dal 2008 ad oggi e assegnati a posti per il sostegno vacanti e disponibili .
Tale riconoscimento eviterà contenziosi legali, i cui costi ricadranno sul Miur
Distinti Saluti
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