Quando è valido l’anno di servizio?
E’ quanto spesso si chiedono i docenti, sia in occasione della ricostruzione della carriera, sia quando -ai fini della partecipazione ai concorsi- si richiede un servizio minimo di due o più annualità.
Un’interessante sentenza del Tribunale di Sulmona interviene sulla questione.
Com’è noto, affinché un docente possa vedersi riconosciuto l’anno di servizio, è necessario che abbia lavorato per un determinato numero di giorni.
Ai sensi dell’art. 11, comma 14 della legge n.124/1999, “il servizio di insegnamento non di ruolo (…) è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Tale disposizione si applica per il solo personale docente; il personale Ata non può avvalersi di tale agevolazione (farsi riconoscere come annuale un servizio di durata inferiore), ma in cambio ha la possibilità di farsi riconoscere tutti i servizi (dunque anche quelli di durata inferiore a 180 giorni, che per i docenti non vengono invece riconosciuti).
Come si è visto, affinché un servizio possa essere considerato come “anno scolastico intero”, deve aver avuto la durata di almeno 180 giorni.
L’eccezione alla regola è rappresentata dalla circostanza di aver reso un servizio ininterrotto “dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Pur trattandosi di servizio inferiore ai 180 giorni, occorre considerare che – per la prassi largamente diffusa di dividere l’anno scolastico in quadrimestri e considerato che generalmente il I quadrimestre si conclude il 31 gennaio- è da ritenersi che nel caso in specie si sia prestato un servizio per oltre la metà dell’anno scolastico (almeno per quanto riguarda le lezioni: un intero quadrimestre + gli scrutini).
Anche su questo punto, nascono spesso dei contenziosi, dovuti ad un’interpretazione particolarmente restrittiva da parte di alcune scuole (o, più spesso, della Ragioneria territoriale).
Se per quanto riguarda il requisito “minimo” di 180 giorni, esso può essere raggiunto anche sommando diversi servizi (magari intervallati da periodi in cui non si è lavorato), nel caso di servizio dal 1° febbraio con scrutini finali è indispensabile che il servizio sia “ininterrotto”.
Ci si domanda ad esempio se in caso di successione di uno o più contratti si possa comunque parlare di servizio ininterrotto.
Capita spesso che il docente costretto ad assentarsi non presenti un certificato medico con una prognosi di molti mesi.
Più frequentemente, si chiede un primo periodo di malattia, salvo poi – alla scadenza- presentare un nuovo certificato medico.
In questo caso, la supplenza viene prorogata a favore del supplente, ma viene comunque sottoscritto un nuovo contratto.
Nessun dubbio però sul fatto che – seppure in forza di vari contratti- avendo il docente comunque prestato un servizio ininterrotto, avrà diritto al riconoscimento dell’intero anno di servizio.
Potrebbe però accadere che il servizio sia stato reso nella stessa scuola, ma in sostituzione di insegnanti diversi oppure ancora dapprima in una scuola, poi in un’altra, ma senza soluzione di continuità.
E’appunto questo il caso affrontato dal Tribunale di Sulmona, al quale si era rivolta una docente alla quale non era stato riconosciuto l’anno di servizio, perché alcuni servizi erano inquadrati nella categoria della “supplenza breve e saltuaria” e altri in quella della supplenza per “sostituzione di personale in maternità”.
Inoltre, tali servizi erano stati prestati in due istituti diversi.
Con sentenza n.162/2021 il Tribunale di Sulmona ha accolto il ricorso della docente, osservando che non si era verificata alcuna interruzione di continuità- neppure durante i periodi di sospensione delle attività didattiche- e ritenendo che “non costituisce circostanza ostativa al riconoscimento come anno scolastico intero il fatto che la docente abbia stipulato più contratti di lavoro anziché un unico contratto; né assumono rilevanza le diverse ragioni poste a giustificazione dell’assenza del docente titolare (supplenza breve e saltuaria; sostituzione del personale in maternità)”.
“L’art.11 comma 14, della l. n.124/1999 stabilisce infatti quale condizione unica e sufficiente per il riconoscimento del servizio come anno scolastico intero che tale servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità; requisito che, nel caso di specie, risulta pienamente soddisfatto”.
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