Con l’Ordinanza del Tribunale di Caltagirone (CT) emessa in data 17/12/2014 il giudice del lavoro Alessandro Gasparini, ha accolto totalmente il ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di un docente con contratto a tempo determinato, precario e regolarmente inserito nelle prime posizioni classi di concorso A043/AD00/A050/AD02 delle Graduatorie permanenti ad esaurimento dal 2003, per la disapplicazione del provvedimento del dirigente scolastico di un istituto comprensivo statale nella quale si concedeva il suddetto permesso straordinario per dottorato di ricerca, ma senza retribuzione secondo quanto indicato ed interpretato “erroneamente” dalla circolare Miur n. 15/2011.
Il docente, vincitore di concorso pubblico nell’ambito del programma di Educazione della prestigiosa Università Complutense di Madrid nell’ottobre del 2013, aveva iniziato, fruendo già di un primo permesso regolarmente retribuito, nel primo anno accademico 2013/2014, il faticoso percorso di ricerca per la convalida e proseguimento del suddetto programma, con il superamento obbligatorio di esami per la dimostrazione della conoscenza della lingua spagnola e inglese livello B2, frequenza e superamento di specifica disciplina in Metodologia della Ricerca, mobilità internazionale, frequenza di seminari anche con partecipazione diretta e presentazione di lavori di ricerca individuali, oltre alla strutturazione di un personale programma di ricerca nell’ambito dell’inclusione educativa e dell’attenzione alla diversità, tutte attività indispensabili alla validazione dell’intero anno accademico da parte della commissione accademica, al fine di continuare a pieno regime il secondo anno accademico 2014/2015 e portare a termine nel 2016 il lavoro di ricerca.
Nel settembre 2014, ottenuto l’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2014/2015 fino al 30/6/2015, presenta regolare domanda di congedo straordinario retribuito per dottorato di ricerca ai sensi dell’art. 2 legge n. 476/84, dell’art. 52, comma 57, legge n. 448/2001, dell’art. 18 e 19 del CCNL comparto scuola, che la dirigente rigetta in quanto richiedente la conservazione della retribuzione e disponibile ad accogliere una riformulata richiesta di congedo senza retribuzione, a suo dire non dovuta perché docente precario come suggerito da personale dell’Ambito Territoriale di Catania ed indicato dalla circolare Miur n. 15/2011.
Davanti ad un provvedimento del genere il docente si trova a fare delle scelte importanti, rinunciare dopo tanti sacrifici ad un importantissimo percorso di crescita professionale e culturale difficilmente ripetibile o (come deciso) formulare una “costretta” seconda richiesta come indicato dal primo provvedimento di rifiuto della dirigente, cioè richiesta di congedo straordinario per dottorato di ricerca non retribuito ma riservandosi espressamente di agire per via giudiziaria per il riconoscimento della piena conservazione del trattamento economico e previdenziale a dimostrazione che non ci può essere alcun tipo di discriminazione tra personale di ruolo e precario così come esplicitato chiaramente dalla normativa di riferimento (L. n. 476/1984, L. n. 448/2001, art. 6 D.L.vo n. 368/2001, D.L.vo n. 119/2011), dal CCNL di categoria (artt. 18 e 19) e dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.
Il giudice Alessandro Gasparini del Tribunale di Caltagirone sentite le parti nell’udienza del 18/11/2014 si è riservato nella decisione fino al 17/12/2014 con la propria Ordinanza, nella quale, respingendo tutte le inconciliabili motivazioni e riferimenti non pertinenti della difesa della Dirigente, accoglie totalmente il ricorso e le motivazioni del docente, riconoscendo pieno diritto a fruire del congedo straordinario per la continuazione del dottorato di ricerca, “non avendo alcun pregio sotto questo profilo i rilievi circa il luogo di svolgimento del dottorato”, con piena conservazione del trattamento economico dovuto, aderendo alla giurisprudenza di merito che ha statuito sul punto (Tribunale di Padova del 4/12/2014, Tribunale di Ancona sentenza del 16/10/2013, Tribunale di Verona sentenza del 26/5/2011, Tribunale di Busto Arsizio sentenza del 15/5/2009, Tribunale di Biella Ordinanza del 19/6/2012), evidenziando il principio di parità di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e tempo indeterminato espressamente sancito dalla normativa nazionale e comunitaria e “condannando l’Amministrazione scolastica all’immediato pagamento delle somme dovute per gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo”.
Un ulteriore provvedimento giudiziario, che elimina completamente le eventuali e distorte interpretazioni di alcuni dirigenti scolastici o funzionari provinciali che tirano fuori “anomale” indicazioni di circolari, che di fatto come fonte di diritto non possono produrre alcuna innovazione normativa, a giustificazione di atti illegittimi e discriminatori, prima della legge nazionale e comunitaria nonché del CCNL di riferimento a cui si dovrebbero incontestabilmente attenere.
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