Il D.M. 356, creando una nuova graduatoria di aspiranti al ruolo, individuandoli in quei candidati che hanno superato le prove relative all’ultimo concorso a cattedra, ma che non si sono collocati in posizione tale da risultarne vincitori sconfessa e stravolge quanto previsto dal bando del concorso stesso, il Ddg. n. 82 del 24 sett. 2012, che, all’art. 13, fa riferimento ai soli vincitori del concorso, quali destinatari legittimi di una proposta di lavoro a tempo indeterminato.
Un decreto che, a pochi giorni dalle elezioni, ha accolto le istanze dei circa 17000 docenti idonei, che volevano vedersi riconosciuta l’abilitazione all’insegnamento (pur non rientrando nei posti previsti dal bando) ma, tuttavia, ha ignorato anche la sentenza del Tar del Lazio numero 4192/2014 che, respingendo i ricorsi di tali docenti, stabiliva che soltanto “la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all’insegnamento”.
Secondo tale sentenza nessuna illogicità o manifesta irragionevolezza inficiava il bando, per come denunciato da parte ricorrente, e, a seguito di queste considerazioni, i giudici hanno pertanto rigettato completamente la domanda dei ricorrenti di vedersi riconosciuto il diritto all’abilitazione.
Appare dunque sconcertante, nella sua incoerenza, la rettifica del bando di un concorso che è stato ormai espletato con regole fissate ed accettate tanto dai partecipanti quanto da quelli che – invece – non vi hanno preso parte proprio in ragione del fatto che esso non prevedeva l’inserimento in una Graduatoria e i numeri messi a bando per alcune classi di concorso e/o Regioni erano esigui. Il Ministro Giannini, ha “sconfessato” le dichiarazioni “rassicuranti” dell’allora Ministro Profumo: (La Repubblica, intervista a cura dell’inviato Corrado Zunino, 1 settembre 2012).
Inoltre, il Decreto 356, con la propria sospetta tempistica, è stato emesso a conclusione delle operazioni di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, cioè dopo che molti precari hanno già scelto la Provincia in cui trasferirsi pur di ottenere il ruolo, calcolando la propria posizione sulla base dei posti riservati ai soli vincitori del concorso. Il nuovo capovolgimento di regole, ora, rischia di vanificare il sacrificio, le aspettative e i progetti di molti precari inseriti nelle GaE.
Insegnanti che da anni “tappano” tutti i buchi della scuola pubblica italiana e la mandano avanti. Insegnanti già selezionati in base al merito, come, ad esempio, nel caso di docenti che hanno superato più di un concorso, lauree abilitanti e specializzazioni o quello dei docenti delle scuole superiori (di 1° e 2° grado), dove il conseguimento dell’abilitazione presso le SISS ha implicato il superamento di test selettivi (prove scritte ed orali) ed un percorso di studi (di due anni) costoso e faticoso (con obbligo di frequenza, tirocinio non retribuito, esami intermedi, esame di stato finale)… Insegnanti – infine – che nel frattempo si sono “supertitolati”, con master e corsi di perfezionamento, e, dopo aver acquisito professionalità e competenza “sul campo”, da anni aspettano che queste graduatorie vadano ad esaurimento. Il D.M. in questione, invece, non fa altro che calpestare questi diritti acquisiti e scatenare per l’ennesima volta un’ulteriore guerra tra “poveri”, tra diverse categorie di insegnanti parimenti sfruttati.
Cosa hanno di diverso gli idonei del concorso 2012 dagli idonei dei precedenti concorsi di cui alcune graduatorie di merito sono tuttora vigenti? Niente. Perché dovrebbero essere trattati diversamente? Chiediamo, quindi regole certe che valgono per tutti e l’avvio di quel processo di stabilizzazione che tutti i precari inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento attendono da tempo, assieme al ritiro dei feroci tagli effettuati nel 2008, che è il presupposto-base di ogni piano di recupero e valorizzazione della Scuola Pubblica.
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