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Ricorso bocciatura, i docenti del Consiglio di classe devono procurarsi l’avvocato?

La scuola è finita, e i voti degli alunni sono già pubblicati. Non di rado, molte famiglie, una volta appresa la bocciatura del proprio figlio non ci stanno e decidono di fare ricorso.
A tal proposito arriva una domanda di un lettore: “Se la famiglia di un alunno fa ricorso per la bocciatura del figlio, ogni docente del Consiglio di classe dovrà procurarsi un avvocato?

Una risposta forse scontata per molti, ma che forse vale la pena approfondire.

Bocciatura, se c’è il ricorso il docente non deve procurarsi l’avvocato

Bisogna infatti subito dire che il ricorso della famiglia è nei confronti della scuola e non dei singoli docenti che compongono il Consiglio di classe e che hanno assegnato i voti. Pertanto, l’istituto scolastico sarà difeso dall’Avvocatura dello Stato.

In tale circostanza, il compito dei docenti che fanno parte del consiglio di classe, è quello di preparare tutti i materiali richiesti: infatti, la famiglia chiederà l’accesso a tutti gli atti che hanno portato all’assegnazione dei voti insufficienti allo studente e quindi alla bocciatura.

Tale operazione deve essere coordinata dal dirigente scolastico dell’istituto, che, una volta in possesso di tutta la documentazione completa, la invierà all’Avvocatura dello Stato.

I genitori possono richiedere l’accesso agli atti, quindi avere una copia dei compiti in classe per valutare se effettivamente ci siano gli estremi per un ricorso al TAR.

 

Bocciatura e ricorso: un esempio clamoroso

A proposito di bocciatura, vale la pena ricordare la sentenza del Tar Friuli del 2017, che ha visto un alunno vincere il ricorso contro la scuola che lo aveva bocciato, perché il padre non era stato informato dell’andamento negativo del figlio.

Secondo i giudici, l’Istituto Gorizia 1 ha “violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015, volta tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico”.

Infatti del fatto che il ragazzo andasse male a scuola gli insegnanti avevano “relazionato esclusivamente alla madre”, pur sapendo – rilevano i giudici amministrativi – che era stato disposto l’affidamento congiunto del figlio a entrambi i genitori.

Si tratta solo di un esempio di grande clamore che ha suscitato una riflessione sul tema, mettendo però sotto la lente d’ingrandimento il fatto che i docenti, seppur in buona fede, possono essere smentiti in maniera fin troppo facile. Si tratta certamente di un problema collaterale e anche sacrosanto, ma è stata annullata una bocciatura decisa dal Consiglio di classe a causa di inghippi legati a dinamiche non proprio scolastiche.

Fabrizio De Angelis

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