Sul ricorso numero di registro generale 1462 del 2013 svolto per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota MPI.A00DRSI.REG.UFF.21731 del 27 novembre 2012 con cui il dirigente generale presso l’USR Sicilia ha disposto la pubblicazione dell’elenco dei candidati del corso concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. 22 novembre 2004 a seguito della rinnovazione della procedura concorsuale, per l’annullamento dell’elenco dei candidati ammessi a frequentare il corso di formazione previsto dall’art. 5 lett. c) del D.M. 2/2011; del provvedimento prot. n. A00DIRSI.REG.UFF. 724 del 14 gennaio 2011 con il quale l’USR Sicilia ha nominato la Commissione giudicatrice del corso concorso di che trattasi; per l’annullamento delle schede di valutazione della ricorrente; per l’annullamento dei verbali della Commissione giudicatrice allo stato non conosciuti, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente comunque inerente la valutazione degli elaborati dei candidati al medesimo concorso, il TAR del Lazio ha respinto l’istanza cautelare.
Lo stesso TAR ha ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato e alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall’art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, atteso che il ricorso appare prima facie infondato in ordine ad alcune delle censure proposte, sia di mancato rispetto dell’anonimato, sia di quelle con cui i ricorrenti rilevano che sarebbe mancato il punteggio numerico per ognuno dei sottocriteri elaborati dalla Commissione, profilo smentito dal verbale n. 1 del 3 febbraio 2012 dal quale emerge che ad ogni criterio corrisponde un punteggio massimo.
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