Categorie: Politica scolastica

Ricorso Puglia contro legge 107: forse le attese erano diverse

Resi noti dalla Regione Puglia i particolari relativi al ricorso depositato presso la Consulta con cui si impugnano diverse disposizioni della legge 107.

Le ipotesi che più volte abbiamo formulato sono pienamente confermate: l’intero ricorso si basa su presunte invasioni di campo da parte dello Stato sulle prerogative regionali.
Ma vediamo quali disposizioni vengono considerate illegittime dalla Giunta di Michele Emiliano.
Si incomincia dal comma 29 della legge relativo alla individuazione dei percorsi di orientamento (secondo la Regione, la disposizione non tiene conto questa materia è oggetto di legislazione concorrente e non esclusiva).
Il comma 46 (Istituti tecnici superiori) sarebber invece illegittimo in quanto affida l’emanazione delle linee guida ad un decreto interministeriale e non invece ad una norma di rango primario.
Il comma 66 (definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente) dovrebbero essere definiti con una intesa fra Stato e Regioni e non semplicemente dopo aver acquisito il parere delle regioni stesse.
Discorso analogo varrebbe per il comma 68 che affida la ripartizione dell’organico dell’autonomia all’Usr e non ad un tavolo congiunto Usr-Regione.
Medesima osservazione vale per il comma 69 che affida all’Usr competenza in materia di incremento di oganico e per il comma 71 in materia di reti di scuole.

 

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Sotto accusa è anche il comma 126 che istituisce il fondo per il merito (i ben noti 200 milioni di euro all’anno) ma solo in quanto secondo la giurisprudenza costituzioanale “non è consentito al legislatore statale istituire fondi a destinazione vincolata in relazione ad ambiti di competenza legislativa concorrente”.
Sarebbero illegittime anche le disposizioni del comma 153 sulle “scuole innovative” in quanto in materia di edilizia scolastica non è possibile prescindere da un fattivo coinvolgimento delle regioni. E, sempre in materia di edilizia, ci sarebbero vizi di costituzionalità anche nei commi 155, 162 e 171.
Per concliudere la Puglia intende impugnare anche una delle deleghe contenute nel comma 181 e precisamente quella relativa al progetto 0-6 in quanto gli “standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia” di cui parla la legge dovrebbero essere concordati con le regioni.
Insomma, fra i possibili elementi di incostituzionalità ipotizzati dalla Giunta Emiliano non ce n’è neppure uno di quelli di cui movimenti e sindacati hanno parlato in questi mesi (violazione della libertà di insegnamento, per esempio, o dell’art.76 della Costituzione che prevede che le deleghe attribuite al Governo siano precise e puntuali).
Così come non c’è traccia della questione della valutazione del merito dei docenti affidata al dirigente scolastico e non – come sostiene lo stesso ex giudice Ferdinando Imposimato, ad una legge.
Adesso si attendono le reazioni di sindacati e movimenti che facevano affidamento sull’iniziatva della Regione Puglia per dare una “spallata” alla legge 107.

 

 

Reginaldo Palermo

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