Dopo aver superato l’anno di formazione e prova, a partire dal 1° settembre 2017 e fino al 31 dicembre, i docenti assunti a tempo indeterminato possono presentare l’istanza di ricostruzione carriera al dirigente scolastico della scuola di titolarità o se diversa, di servizio.
A cosa serve
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi svolti prima dell’assunzione. Per il personale della scuola, il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.
Come e quando presentare la domanda
La dichiarazione, ricordiamo, è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00). Inoltre, non è necessario presentare i certificati di servizio.
Dal 2017/2018 la domanda si presenta tramite Istanze online.
Tale dichiarazione deve essere presentata, riporta la legge 107, dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. La stessa legge prescrive che le ricostruzioni siano elaborate entro il successivo 28 febbraio per pemetterne l’applicazione al Ministero dell’Economia.
Servizi valutabili
– L’insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio.
E’ valido come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola.
– Servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Nel caso in cui tale servizio sia stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).
1. I servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo nel caso in cui si è assunti a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
2. I servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate.
– I servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.
Non sono valutabili i servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute. Questo comunque stride con molte sentenze, che riconoscono il valore del servizio nelle scuole paritarie anche per la ricostruzione carriera.
Tabelle (Fonte Flc Cgil)