Personale

Ricostruzione carriera, come farsi riconoscere il servizio da precario

Dopo aver superato l’anno di formazione e prova, a partire dal 1° settembre 2017 e fino al 31 dicembre, i docenti assunti a tempo indeterminato possono presentare l’istanza di ricostruzione carriera al dirigente scolastico della scuola di titolarità o se diversa, di servizio.

A cosa serve

La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi  svolti prima dell’assunzione. Per il personale della scuola, il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.

Come e quando presentare la domanda

La dichiarazione, ricordiamo, è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n. 445/00). Inoltre, non è necessario presentare i certificati di servizio.
Dal 2017/2018 la domanda si presenta tramite Istanze online.

Tale dichiarazione deve essere presentata, riporta la legge 107, dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. La stessa legge prescrive che le ricostruzioni siano elaborate entro il successivo 28 febbraio per pemetterne l’applicazione al Ministero dell’Economia.

Servizi valutabili

 L’insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio.
E’ valido come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola.

 Servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Nel caso in cui tale servizio sia stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).

1. I servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo nel caso in cui si è assunti a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.

2. I servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate.

– I servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.

Non sono valutabili i servizi prestati nelle scuole paritarieprivate e legalmente riconosciute. Questo comunque stride con molte sentenze, che riconoscono il valore del servizio nelle scuole paritarie anche per la ricostruzione carriera.

Tabelle (Fonte Flc Cgil)

Fabrizio De Angelis

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