Non molti sanno che è possibile ottenere il riconoscimento integrale del servizio preruolo senza bisogno di fare causa.
Secondo l’art. 485 del Testo Unico della Scuola, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente; il rimanente terzo è riconosciuto “ai soli fini economici”.
Disposizione analoga è contenuta nell’art. 569 per il personale Ata.
Secondo l’art. 4, comma 3, del DPR n. 399/88 “3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
Quella parte di servizio che inizialmente non era stata riconosciuta (in termini tecnici: “riconosciuta ai soli fini economici”)dovrà essere riconosciuta rispettivamente:
a) per i docenti di scuola secondaria: al compimento del sedicesimo anno;
b) per i docenti di scuola media, di scuola primaria e dell’infanzia: al compimento del diciottesimo anno;
c) per il personale Ata: al compimento del ventesimo anno.
Il calcolo delle annualità si effettua sulla base del servizio riconosciuto.
Per interderci: non da quando si è stati immessi in ruolo, ma sommando il periodo di ruolo al servizio preruolo riconosciuto “ai fini giuridici ed economici”.
Occorre esaminare il decreto di ricostruzione carriera.
In questo documento, viene esplicitato non solo quali servizi sono stati riconosciuti e quali no (ad esempio, non viene riconosciuto il servizio reso nelle scuole paritarie, nonché il servizio prestato nell’anno 2013), ma anche quanto servizio è stato riconosciuto “ai fini giuridici ed economici” e quanto “ai soli fini economici”.
Potrò così da un lato calcolare quando arriverò (o sono già arrivato) al sedicesimo/diciottesimo/ventesimo anno, dall’altra quanta parte del servizio prestato non mi è stata riconosciuta o – per usare un eufemismo- mi è stata riconosciuta “ai soli fini economici”.
Qualora il dipendente – docente o personale Ata- si accorga di aver raggiunto il servizio indicato dal DPR n. 399/1988, dovrà recarsi presso gli uffici di segreteria della scuola di servizio, facendo presente quanto sopra e chiedere il c.d. “riallineamento”.
Il riallineamento consiste in pratica nella possibilità di farsi ricalcolare nella carriera anche quella parte di servizio riconosciuta “ai soli fini economici”.
Il riconoscimento anche di tale servizio comporterà l’anticipazione degli aumenti stipendiali (nonché la corresponsione di eventuali arretrati), oltre ad avere effetti sul piano pensionistico e previdenziale.
Molte segreterie ritengono che sia possibile procedere al riallineamento solo su esplicita richiesta del personale.
Per questa ragione, moltissimi docenti sono andati in pensione senza alcun riallineamento, solo perché hanno omesso di farne richiesta.
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