Personale

Ricostruzione carriera del personale scolastico, scade il 31 dicembre

Dall’1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, docenti e personale Ata possono fare richiesta informatizzata per la ricostruzione della carriera. Se non si presenta il modulo informatizzato entro il 31 dicembre 2021, si rimanda tutto all’anno successivo.

Norme ricostruzione carriera

L’istanza di richiesta della ricostruzione di carriera, destinata al personale, docente o Ata, immesso in ruolo e che abbia superato l’anno di prova, consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo per l’inquadramento stipendiale in una delle classi di riferimento. La legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 209, specifica che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.

Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

La nota del MIUR prot. AOODGRUF n. 17030 dell’1 settembre 2017, sottolinea che per facilitare il rispetto delle scadenze introdotte e il monitoraggio della domande inoltrate, il Gestore del sistema SIDI ha approntato un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line, attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro appunto la scadenza del 31 dicembre.

Servizi validi

Incominciamo con il dire che anche chi fa un passaggio di ruolo, dalla scuola primaria alla scuola secondaria, deve presentare dopo la conferma in ruolo, la domanda di ricostruzione della carriera.

Prima della presentazione dell’Istanza di ricostruzione della carriera, bisogna presentare la dichiarazione dei servizi. Vediamo quali sono i servizi validi, precisando che l’anno 2013 non concorre ad essere servizio valido per la ricostruzione della carriera:

l’insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. È valido come anno intero anche il servizio dall’ 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola.

– Servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Nel caso in cui tale servizio sia stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).

1. I servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo nel caso in cui si è assunti a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.

2. I servizi prestati nelle scuole primarie parificate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06) e nelle scuole secondarie pareggiate (ora non più esistenti ai sensi del DL 250/05 convertito in legge 27/06).

– I servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.

Lucio Ficara

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