I docenti assunti a tempo indeterminato nello scorso anno scolastico, oltre ai normali adempimenti (documenti di rito, dichiarazione dei servizi, domande ai fini della pensione e della buonuscita), una volta superato l’anno di prova e formazione, devono presentare la domanda per la ricostruzione della carriera.
La ricostruzione di carriera consente di far valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi svolti precedentemente all’assunzione. Per il personale della scuola il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.
La ricostruzione di carriera avviene a domanda che può essere presentata una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1 settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo, altrimenti è considerata intempestiva.
La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le domande vadano presentate dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno. La stessa legge prescrive che le ricostruzioni siano elaborate entro il successivo 28 febbraio per permettere l’applicazione al Ministero dell’Economia.
Così come segnala la Flc Cgil
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