Abbiamo visto che è possibile recuperare gli arretrati tramite la ricostruzione di carriera, facendo richiesta esplicita ai sensi dell’art.4 comma 3 del DPR. 399/1988.
Sono molti i docenti che stanno chiedendo come fare la ricostruzione carriera e quando farla.
A tal proposito, riepiloghiamo la procedura, ricordando prima che il diritto alla ricostruzione di carriera si prescrive dopo 10 anni dal primo giorno utile per poter presentare l’istanza: 1° settembre dell’anno scolastico successivo al superamento dell’anno scolastico di prova per i docenti, mentre invece il personale ATA il primo giorno utile dopo il superamento del periodo di prova.
La legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, ha previsto che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico, si legge sulla nota Miur del 1/09/2017, siano presentate al Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
Inoltre, entro il successivo 28 febbraio di ciascun anno, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, deve comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
Per la presentazione delle domande è attiva dal 4 settembre 2017 la funzione SIDI RICHIESTA DI RICOSTRUZIONE CARRIERA, fruibile tramite il portale Istanze On Line.
Grazie a questa funzione ogni docente interessato potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2017.
Inoltre, è stata predisposta un’altra funzione DICHIARAZIONE SERVIZI, tramite cui il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
La scuola alla quale viene indirizzato l’elenco dei servizi dovrà provvedere, entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla verifica di tutta l’istanza presentata, quindi compresi i servizi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni, utilizzando anch’essa delle funzioni appositamente attivate a SIDI. Al termine di queste operazioni, sarà emesso il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità o di incarico triennale del docente.
Come abbiamo scritto anche in precedenza, la Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare del 6 ottobre, n.27, si è espressa in merito alla decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera.
Circolare Del 6 Ottobre 2017 N 27
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