In merito alla ricostruzione di carriera, arriva una sentenza della Corte dei Conti del Veneto che potrebbe interessare a molti lavoratori.
A darne notizia è la Flc Cgil, che sintetizza la vicenda che ha portato al ricorso: Una DSGA facente funzioni decide di approfondire gli aspetti giuridici di tale comportamento dell’organo di controllo. Infatti, generalmente, gli Uffici periferici della Ragioneria di Stato, assumono “in automatico” la scelta di non computare ai fini della ricostruzione carriera i periodi di sciopero da precari e quelli relativi agli scrutini effettuati successivamente alla scadenza del contratto.
Non contemplando questi periodi come periodi di servizio continuativo, si determina, nei fatti, secondo chi ha proposto il ricorso, una penalizzazione, anche economica, nella ricostruzione di carriera dei singoli lavoratori.
Determinante è stata la collaborazione fra la Dsga facente funzione e il dirigente scolastico dell’istituto, che hanno presentato appunto il ricorso alla competente sezione della Corte dei Conti del Veneto.
Il 24 luglio la sezione veneta della Corte dei Conti stabilisce che il ricorso non è infondato e demanda alla adunanza Generale della Corte dei Conti un chiarimento in merito.
La sezione specifica che l’astensione dal lavoro per esercizio legittimo del diritto di sciopero non possa essere contemplato come interruzione del servizio.
Allo stesso modo desta perplessità il fatto che non venga contemplato come interruzione del servizio il contratto scaduto al docente in questione, nel senso che tale interruzione non è dipesa dal lavoratore ma solo ed esclusivamente dall’amministrazione.
Attenzione: la Corte dei Conti del Veneto, rimette la decisione finale all’adunanza generale della Corte dei Conti.
La ricostruzione di carriera consente di farsi riconoscere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi (gradoni), i servizi svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato. Per il personale della scuola, il sistema di progressione economica è articolato in gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.
Tabelle (Fonte Flc Cgil)
– L’insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio.
E’ valido come anno intero anche il servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola.
– Servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Nel caso in cui tale servizio sia stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego).
1. I servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo nel caso in cui si è assunti a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria.
2. I servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate.
– I servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.
Per quanto riguarda i servizi prestati nelle scuole paritarie, private e legalmente riconosciute, la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha sentenziato che il servizio da precario ai fini della ricostruzione della carriera non ha lo stesso valore del servizio di ruolo.
La domanda si presenta tramite il portale Istanze online, attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro fine anno. In genere, infatti, la scadenza di tale domanda è fissata al 31 dicembre di ogni anno.
Con l’apposita funzione del portale “Dichiarazione Servizi”, il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.
La scuola alla quale verrà inviato l’elenco dei servizi provvederà, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, alla verifica presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate, avvalendosi anch’essa delle funzioni appositamente attivate a SIDI ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità o di incarico triennale del docente.
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